CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 novembre 2021, n. 43602 – In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di Iva di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell’adozione di provvedimenti da parte del Tribunale. Per la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata dall’obbligato, a prescindere dagli intendimenti e dalle condotte successive del debitore