CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2021, n. 30143
Licenziamento – Impugnazione – Erroneità della competenza territoriale del giudice
Fatto
L.D.B. chiede la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., della sentenza di questa Corte n. 7307/19 con cui venne confermata la pronuncia n. 201/15 della Corte d’appello di Trieste, che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 10.3.2006 dal L.A. s.p.a., poi A. s.p.a.
Resiste con controricorso tale ultima società.
La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.
Il D.B. ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente affida la sua impugnazione a tre motivi, oltre ad ulteriori considerazioni circa l’erroneità della competenza territoriale della Corte d’appello di Trieste (definitivamente stabilita in sede di regolamento di competenza da questa Corte con ordinanza n.16193/13).
Il ricorso è infondato.
Ed invero con i relativi motivi il D.B. lamenta:
1) che la sentenza n. questa Corte n. 7307/19 non si sarebbe pronunciata sul motivo concernente la prescrizione del suo diritto.
Osserva invece questa Corte che tale pronuncia si pronunciò sul punto, dichiarando inammissibile la censura;
2) che nel procedimento per regolamento di competenza, conclusosi con la cennata ordinanza n.16193/13, non sia stato parte il Pubblico Ministero. La censura è tuttavia infondata sia perché dalla lettura del provvedimento risulta la presenza del P.M. (dr. E.Sepe), sia in quanto la circostanza non costituisce certamente un errore revocatorio della sentenza oggi ricorsa;
3) che nella sentenza oggi impugnata non vennero ammesse le istanze istruttorie proposte. Anche tale motivo è privo di fondamento, dovendosi rimarcare che nel giudizio di legittimità non possono proporsi istanze istruttorie e che la loro mancata ammissione non costituisce certamente un vizio revocatorio.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25689 depositata il 1° settembre 2022 - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28102 - La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29371 - L'eccezione di prescrizione dell'obbligazione tributaria, così come l'eccezione di decadenza dell'amministrazione tributaria dal diritto di chiedere al contribuente l'adempimento di tale…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32777 depositata l' 8 novembre 2022 - Costituisce regola di settore relativa al sistema delle impugnazioni la disciplina posta dall'art. 327 c.p.c., il quale espressamente prevede che l'appello, il ricorso per cassazione e la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35234 - Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice, si configura…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35233 depositata il 30 novembre 2022 - Per travisamento della prova s'intende la constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice del merito. Il vizio di motivazione per omessa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…