CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2021, n. 30143

Licenziamento – Impugnazione – Erroneità della competenza territoriale del giudice

Fatto

L.D.B. chiede la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., della sentenza di questa Corte n. 7307/19 con cui venne confermata la pronuncia n. 201/15 della Corte d’appello di Trieste, che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 10.3.2006 dal L.A. s.p.a., poi A. s.p.a.

Resiste con controricorso tale ultima società.

La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.

Il D.B. ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorrente affida la sua impugnazione a tre motivi, oltre ad ulteriori considerazioni circa l’erroneità della competenza territoriale della Corte d’appello di Trieste (definitivamente stabilita in sede di regolamento di competenza da questa Corte con ordinanza n.16193/13).

Il ricorso è infondato.

Ed invero con i relativi motivi il D.B. lamenta:

1) che la sentenza n. questa Corte n. 7307/19 non si sarebbe pronunciata sul motivo concernente la prescrizione del suo diritto.

Osserva invece questa Corte che tale pronuncia si pronunciò sul punto, dichiarando inammissibile la censura;

2) che nel procedimento per regolamento di competenza, conclusosi con la cennata ordinanza n.16193/13, non sia stato parte il Pubblico Ministero. La censura è tuttavia infondata sia perché dalla lettura del provvedimento risulta la presenza del P.M. (dr. E.Sepe), sia in quanto la circostanza non costituisce certamente un errore revocatorio della sentenza oggi ricorsa;

3) che nella sentenza oggi impugnata non vennero ammesse le istanze istruttorie proposte. Anche tale motivo è privo di fondamento, dovendosi rimarcare che nel giudizio di legittimità non possono proporsi istanze istruttorie e che la loro mancata ammissione non costituisce certamente un vizio revocatorio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.