CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2022, n. 31685 – La prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento. Il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull’accertamento d’un fatto, ma sulla statuizione che afferma l’esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione