CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 settembre 2018, n. 22944
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Verificazione in appello dopo la notifica e prima della costituzione in giudizio – Art. 299 c.p.c. – Applicabilità – Fondamento
Fatti di causa
1. Il Fallimento della T. s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 21 maggio 2010, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2004, erano stati rideterminati l’imponibile a fini I.Re.S. e I.R.A.P. e la maggiore I.V.A. dovuta, previo recupero a tassazione di alcuni componenti positivi e disconoscimento di deduzione e detrazioni effettuate.
2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente solo ad alcune delle riprese fiscali, individuate ai nn. 6, 11 e 12 dell’avviso di accertamento.
2.1. Il giudice di appello ha accolto il gravame, affermando la correttezza dell’operato dell’Ufficio sul punto.
3. Il ricorso è affidato a nove motivi.
4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso proposto il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 101, 156, 298, 299, 303, 304, 310 e 338 c.p.c., 1, 42, 43, 45, 49 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 111 Cost., per aver il giudice di appello omesso di dichiarare l’interruzione del giudizio a seguito del fallimento della società contribuente intervenuto prima della scadenza del termine per la costituzione in appello e prima della costituzione medesima e di dichiarare l’estinzione del giudizio in conseguenza della mancata estensione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dei medesimi articoli di legge, per aver la sentenza impugnata deciso nel merito la controversia anziché dichiarare l’interruzione del giudizio a seguito dichiarazione di fallimento della società contribuente intervenuta prima della scadenza del termine per la costituzione in appello e prima della costituzione medesima.
2.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
La società contribuente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano intervenuta in data 17 dicembre 2009 (e iscritta nel registro delle imprese il successivo 22 dicembre), successivamente alla notifica dell’atto di appello da parte dell’Amministrazione finanziaria, effettuata il 27 ottobre 2009 presso i procuratori costituiti in primo grado.
Non risulta che, in relazione a tale evento, il giudizio di appello sia stato interrotto ovvero proseguito nei confronti della curatela. Orbene, l’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e la morte della parte o la perdita della sua capacità processuale che si sia verificata, come nel caso in esame, dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione determina l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, con la conseguenza che, ove sia mancata l’attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo – non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito – posti in essere dopo l’evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli (cfr. Cass. 31 luglio 2013, n. 18351; Cass. 14 maggio 2010, n. 10714).
Tale principio è applicabile anche al processo tributario, pur in assenza di una norma che replica il contenuto dell’art. 299 c.p.c., in quanto tale ultima disposizione deve ritenersi applicabile in virtù del richiamo generale operato dall’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. 13 ottobre 2011, n. 21108).
3. All’accoglimento dei primi due motivi segue l’assorbimento dei motivi residui, in quanto strettamente dipendenti.
4. Va, dunque, dichiarata la nullità del giudizio di appello, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di secondo grado, che dovrà procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria.
5. Appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; dichiara la nullità del giudizio di appello; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
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