CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 aprile 2021, n. 11115 – Nel contesto dell’azione restitutoria proposta al giudice di rinvio ex art. 389 cod. proc. civ., l’avvenuto pagamento in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva può essere desunto dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e del principio di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all’operatività del principio di economia processuale