CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 dicembre 2019, n. 34556
Rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto – Rettifica da parte dell’INAIL delle certificazioni già rilasciate attestanti i presupposti – Ragioni di autotutela della P.A. – Revoca della pensione di anzianità o decurtazione del relativo importo – Risarcimento del danno provocato – Sussiste – Accertamento originariamente operato dall’INAIL, di non rilevante complessità e sorretto dalla buona fede degli interessati
Rilevato
che con sentenza del 2 settembre 2014, la Corte d’Appello di Bologna, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Modena sulla domanda proposta da C.A., L.C., S.L. e F.I. nei confronti dell’INAIL e dell’INPS, avente ad oggetto, in via principale, previa disapplicazione dei provvedimenti con cui l’INPS, a seguito della rettifica da parte dell’INAIL delle certificazioni già rilasciate attestanti i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto, aveva revocato la pensione di anzianità, nel caso dei sig.ri A. e L., rimasti privi di reddito o comunque decurtato il relativo importo, nel caso dei sig.ri C. e I., la condanna dell’INPS al ripristino della pensione di anzianità o, in alternativa, qualora il provvedimento di rettifica dell’INAIL fosse risultato corretto, la condanna del medesimo Istituto al risarcimento del danno provocato con il proprio comportamento colposo ed, in via subordinata, qualora l’esposizione all’amianto fosse risultata cessata in data comunque successiva al 31.12.1992, data di riferimento del provvedimento di rettifica, la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione di anzianità sulla base del periodo utile e la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno, nel riformare la decisione del primo giudice solo in punto debenza degli interessi legali sulle somme per cui è condanna per il periodo anteriore all’emanazione della sentenza, non diversamente dal primo giudice, accoglieva la domanda subordinata nei confronti dei soli sig.ri A., C. e L. essendo rimasto lo I., la cui domanda era stata respinta già in primo grado, contumace;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la responsabilità dell’INAIL e non dell’INPS per illecito extracontrattuale dato dalla diffusione di informazioni inesatte, in omissioni o in leggerezze o negligenze commesse nell’esercizio dei poteri di accertamento, vigilanza, controllo e certificazione, restando irrilevante ai fini dell’esonero dalla stessa il doveroso esercizio dell’autotutela, stante la permanenza della condotta colpevole causativa di un pregiudizio concreto da risarcirsi integralmente ex art. 2043 c.c., sulla base del criterio tenuto presente, senza contestazioni specifiche delle parti, dal CTU, che ha assunto a riferimento le somme soggette a recupero da parte dell’INPS, il trattamento pensionistico per i periodi scoperti in capo alla sola A., ed il differenziale del trattamento pensionistico erogato a seguito della riliquidazione; che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, i sig.ri A., C. e L. mentre l’INPS si è limitata al rilascio di delega per la difesa nel corso dell’udienza di trattazione;
che il Pubblico Ministero nella requisitoria trasmessa ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; che tanto l’Istituto ricorrente quanto gli originari istanti, controricorrenti,hanno presentato memoria;
Considerato
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1227, 1175, 1176 e 2729 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine al carattere illegittimo della condotta dell’Istituto, essendo il provvedimento di rettifica giustificato, secondo quanto attestato dallo stesso esito del giudizio de quo che ha riconosciuto agli istanti la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto solo fino al 1994 e non fino al 2000 come risultante dalla prima certificazione e, pertanto, imposto dal potere/dovere di autotutela, dovendosi pertanto escludere quanto alla sua emanazione tanto il dolo che la colpa tenuto conto della complessità del fatto e del dovere di correttezza che incombeva agli interessati;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, I. n. 257/1992, l’Istituto ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il rigetto dell’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dello stesso Istituto, da escludersi, a detta del medesimo, in relazione alla funzione attribuita di mera certificazione che non lo identifica come parte de rapporto previdenziale e destinatario della domanda di riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto;
che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riferimento alla mancata considerazione dell’esito della CTU che ha limitato il periodo di esposizione rilevante ai fini della rivalutazione contributiva al 1994, riducendolo dunque rispetto al 2000 indicato nell’originaria certificazione dell’Istituto, al pari di quanto disposto in sede di autotutela dallo stesso Istituto sia pur spintosi fino al 1992, esito destinato ad incidere, escludendola o ridimensionandola, sulla responsabilità dell’Istituto ed in ogni caso sulla configurabilità di un danno ingiusto derivando questo dall’azione dell’INPS di recupero di somme indebitamente percepite e, sotto altro profilo, dalla stessa volontà dei ricorrenti di cessare dal servizio e richiedere la pensione di anzianità;
che – precisato in via preliminare come l’impugnazione proposta, per quanto articolata su tre motivi, rifletta una prospettazione unitaria della posizione dell’INAIL per cui la rettifica dell’originaria certificazione, comunque tale da non integrare una condotta illecita, in quanto connotata da rilevante difficoltà implicando un giudizio su condizioni ambientali non più attuali ed in qualche misura fuorviata dalle stesse notizie ricevute dagli interessati, era doverosa essendo motivata da ragioni di autotutela della P.A. ed in ogni caso quel comportamento non incideva sul diritto alla prestazione richiesta, intercorrendo il relativo rapporto processuale con l’INPS e non con l’INAIL che, pertanto, difetta di legittimazione passiva a fronte di una simile pretesa né può essere considerato causativo del danno atteso che, alla luce dell’espletata CTU, il pregiudizio sofferto dagli interessati discende dall’aver l’INPS proceduto al recupero di somme da ritenersi, almeno in parte, stante il riconoscimento dell’esposizione solo fino al 1994, ovvero per una durata inferiore a quella originariamente certificata anche se superiore a quella indicata a seguito della rettifica, indebitamente percepite e, comunque, dalla scelta degli stessi interessati di anticipare la cessazione dell’attività lavorativa per fruire della pensione di anzianità – si deve rilevare, con riguardo ai tre formulati motivi, da ritenersi, per quanto detto, strettamente connessi e suscettibili di trattazione congiunta, la loro assoluta infondatezza non cogliendo nel segno le censure sollevate, dal momento che, con il primo motivo, nessuna valida argomentazione è stata opposta ad inficiare l’iter logico giuridico su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento per il quale l’accertamento originariamente operato dall’INAIL, lungi dal presentare una rilevante complessità e dal non essere sorretto dalla buona fede degli interessati, fosse, viceversa frutto di una condotta viziata da omissioni, leggerezze o negligenze da imputarsi all’Istituto, qualificabile, pertanto e contrariamente a quanto sostenuto dall’Istituto ricorrente nel secondo motivo, legittimato passivo dell’azione, in termini tali da far risalire al medesimo, in ragione del carattere fuorviante delle informazioni rese, la responsabilità dell’assunzione da parte degli interessati di scelte lesive della propria condizione in quanto causative di un pregiudizio concreto, non identificabile, diversamente da quanto sostenuto dall’Istituto ricorrente nel terzo motivo, nella perdita del diritto al beneficio pensionistico, del resto sussistente solo in parte, ma dato dall’essersi venuti gli interessati a trovare, in ragione dell’azione di recupero dell’indebito legittimamente posta in essere dall’INPS, in una situazione di perdita o di significativa riduzione del reddito, addebitabile allo sconsiderato originario esercizio dei poteri di accertamento da parte dell’INAIL;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore degli originari istanti, A., C. e L., non avendo l’INPS svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di C.A., L.C. e S.L. delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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