CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 febbraio 2019, n. 5744
Lavoro socialmente utile – Lavoratori titolari di trattamento di mobilità – Contribuzione figurativa – Riconoscimento
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il diritto di V. Z. a vedersi accreditati i contributi figurativi anche per il periodo 8/1/2001-16/1/2003 per il lavoro socialmente utile svolto presso comuni calabresi con conseguente riconoscimento del diritto a pensione dalla domanda.
La Corte territoriale ha esposto che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa dall’8/1/1997 al 16/1/2003 in lavori socialmente utili; che l’Inps gli aveva riconosciuto i contributi solo per il periodo fino al 7/1/2001 ritenendo che, dopo tale data, il ricorrente, non più iscritto alle liste di mobilità, non avesse percepito più alcun assegno dal Fondo per l’occupazione costituito presso l’Inps, ma solo risorse della Regione Calabria, avendo prestato lavori socialmente utili presso comuni calabresi, né poteva essergli riconosciuta la contribuzione figurativa, essendo rimasto in LSU oltre il periodo di mobilità ordinaria.
La Corte d’appello ha rilevato che con il dlgs n 468/1997 era stata mutata la disciplina dei lavori socialmente utili; che in particolare l’art 7 aveva introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare i lavoratori titolari di trattamento di mobilità con riconoscimento di un assegno di utilizzo e diritto alla contribuzione figurativa; che il successivo dlgs n 81/2000 aveva ripartito le risorse del Fondo per l’occupazione tra le regioni ed era stata sancita l’utilizzabilità in lavori socialmente utili anche dei lavoratori non iscritti nelle liste di mobilità con riconoscimento della contribuzione figurativa; che l’art 1 dlgs n. 81/2000 aveva stabilito che i soggetti utilizzatori di cui all’art. 3, comma 1, dlgs n 468/1997 che avevano in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, potevano continuare ad utilizzare i lavoratori in LSU.
La Certe territoriale ha quindi rilevato che lo Z., non più iscritto nelle liste di mobilità, aveva continuato a lavorare come LSU avendo la Regione Calabria, con legge regionale n 4/2001, istituito un Fondo regionale per l’occupazione finalizzato alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati come LSU con conseguente diritto alla contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione. Secondo la Corte, inoltre, era irrilevante che l’assegno fosse erogato da detto Fondo regionale, invece che dal Fondo gestito dall’Inps con conseguente diritto alla contribuzione figurativa ai fini dell’acquisizione del diritto al pensionamento.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con tre motivi. Resiste lo Z. con controricorso.
Ragioni della decisione
3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione dell’art. 1, comma 26 e tab B L. n. 335/1995 e dell’art. 22 L. n. 153/1969 non avendo il collegio di merito accertato l’esistenza del requisito anagrafico e contributivo di cui il ricorrente non era in possesso anche ove gli fosse stato riconosciuto il periodo contestato.
Secondo l’Inps avendo il ricorrente presentato la domanda il 26/2/2003 doveva aver raggiunto 55 anni di età e 37 anni di contribuzione: lo Z. aveva 61 anni ma al 16/1/2003 non aveva 37 anni di contributi ovverosia 1924, avendone solo 1859 (1754 più 105) anche accreditando la contribuzione figurativa contestata.
4. Con il secondo motivo l’Inps denuncia violazione dell’art. 8 dlgs n 468/1997, dell’art. 7 L. n. 223/1997, dell’art. 8 dlgs n. 81/2000 e della L.R. Calabria n. 4/2001.
Rileva che la questione da risolvere atteneva alla sussistenza o meno del diritto del ricorrente alla contribuzione figurativa per un periodo durante il quale, – cancellato dalle liste di mobilità e avendo fruito integralmente dell’assegno previsto per lavoratori socialmente utili nel termine massimo fissato dal legislatore per la fruizione dell’indennità di mobilità – aveva fruito dei benefici previsti e disciplinati dalla legge della Regione Calabria n. 4 del 2001 nel successivo periodo 8/1/2001-16/3/2003. Censura l’affermazione della Corte secondo cui era irrilevante che l’assegno fosse erogato dalla Regione e non dall’INPS ,nonché l’affermazione della Corte secondo cui la ratio della norma era quella di tutelare il lavoratore disoccupato senza limiti temporali, fino alla maturazione del diritto a pensione.
Rileva che l’art. 8, 3 comma, dlgs n. 468/1997 prevede l’erogazione di un assegno per i lavori socialmente utili ” e stabilisce che “per esso trovano applicazione in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità”e che tale richiamo comporta che il periodo massimo di fruizione dell’assegno è da individuarsi nell’art. 7 L. n. 223/1991 fissato per la mobilità.
Osserva che, secondo l’erronea tesi della Corte, solo l’assegno erogato per i lavori socialmente utili, diversamente dagli altri benefici in materia, era privo di limiti di tempo e rileva che anche secondo la L n. 81/2000 art. 4 la durata dell’assegno non poteva essere superiore a sei mesi, rinnovabili.
Deduce, infine che la ripartizione tra le regioni del fondo prima gestito dall’Inps era circostanza neutra in relazione all’individuazione del termine massimo di riconoscimento dei contributi figurativi.
5. Con il terzo motivo l’Inps denuncia violazione dell’art 1, comma 29, L. n. 335/1995. In subordine censura la sentenza per aver riconosciuto il trattamento pensionistico dall’1/2/2003, mentre avrebbe potuto decorrere solo dall’1/7/2003 (“I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni).
6. Per ragioni logiche va esaminato, in primo luogo, il secondo motivo ed esso va rigettato.
Risulta accertato in fatto che l’Inps ha riconosciuto i contributi figurativi allo Z. soltanto in relazione al periodo dal 1997 e fino 7/1/2001 durante il quale il ricorrente, iscritto nelle liste di mobilità, aveva svolto lavori socialmente utili e percepito l’indennità a carico del Fondo per l’occupazione gestito dall’Inps.
Per il periodo successivo l’Inps ha negato i contributi figurativi ritenendo che dopo la data del 7/1/2001 lo Z., non più iscritto nelle liste di mobilità , non avesse più percepito l’indennità di mobilità dal Fondo gestito dall’Inps essendo rimasto a svolgere lavori socialmente utili con oneri a carico dell’utilizzatore Regione Calabria e che, comunque, avesse superato il termine massimo di fruizione dell’assegno, quale desumibile dalla disciplina della mobilità ordinaria e, comunque, confermato dall’art. 4 L n 81/2000.
7. Va, tuttavia, rilevato che a seguito dell’evoluzione legislativa ( L n 388/2000 e dlgs n 81/2000) ,la disciplina degli LSU ormai prescinde dall’iscrizione alle liste di mobilità essendo volta in generale a soggetti deboli e svantaggiati. L’art. 10 del d. I.vo 81 del 2000, infatti, espressamente prevede” 3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997: a) art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6; b) art. 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8; c) art. 3, commi 2 e 3; d) art. 4; e) art. 5; f) art. 6; g) art. 9; h) art. 11.”
Il legislatore, quindi , ha espressamente previsto l’applicabilità del d.l.vo 468/97 (ma solo in quanto compatibile con la nuova disciplina)ed in particolare non ha indicato tra le norme abrogate l’art 8 . Tale norma al comma 3 richiama la norma sull’indennità di mobilità, ma al comma 19 dispone: “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l’assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
La norma prevede, dunque, il riconoscimento della contribuzione figurativa “per i periodi di impegno” per tutto il periodo ,quindi, e senza alcun limite temporale; la legge 223 ed il comma 3 viene richiamato dal comma 19 ai fini dell’assegno e per la contribuzione figurativa; ma per quanto riguarda il periodo di riconoscimento della contribuzione figurativa la norma lo prevede non “nei limiti ivi previsti” bensì espressamente “per il periodo di impegno nelle attività socialmente utili…”; il richiamo è all’istituto della contribuzione figurativa e non ai limiti temporali stabiliti dalla norma; il limite temporale è testualmente indicato nel periodo di impegno e per la sua intera durata.
Un termine al riconoscimento della contribuzione figurativa non può neppure essere desunto dall’art. 4 della L. n. 81/2000 considerato che, come si è detto, l’art. 8 della L. n. 467/1997 risulta confermato dalla legge n. 81 citata e, dunque, la contribuzione figurativa deve essere riconosciuta per tutto il periodo di impegno nei lavori socialmente utili.
8. Il mancato riconoscimento dei contributi figurativi allo Z. non può, pertanto, trovare giustificazione nell’avvenuta cancellazione dalle liste di mobilità per aver raggiunto il termine massimo di godimento di tale beneficio atteso che come si è detto, il richiamo alla mobilità non risulta pertinente nella fattispecie in esame ove pacificamente lo Z. non era più iscritto in dette liste.
9. Quanto all’ulteriore questione posta dall’Istituto circa la corresponsione del sussidio a carico del Fondo della Regione Calabria, va richiamata la disciplina di cui all’art. 8 del dlgs n. 81/2000 in base alla quale le risorse del Fondo per l’occupazione gestito dall’Inps furono ripartite tra le Regioni per essere adibite all’effettuazione di politiche volte alla stabilizzazione del personale LSU.
L’art. 8 citato stabilisce, infatti, che ” Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l’anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall’I.N.P.S. nel corso dell’anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l’anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l’impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori”.
L’art. 2, comma 1, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
La L. regionale calabrese citata è finalizzata” proprio alla progressiva e graduale stabilizzazione occupazionale, anche part-time (4 ore) delle seguenti categorie: a) i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2000 risultino impegnati in attività socialmente utili, ai sensi del d.lgs. 81/2000; b) i soggetti impegnati, ai sensi della Convenzione 786/2000, sottoscritta con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, in attività di pubblica utilità; c) i soggetti inseriti in attività socialmente utili, esclusi dalla disciplina del d.lgs. 81/2000, non avendo maturato i requisiti per beneficiare del regime transitorio, da ultimo definito all’art. 2, comma 1, del citato decreto; d) i soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), del d.lgs. 468/97, alle condizioni di cui all’art. 7 del medesimo decreto.”
9. Come emerge dal citato quadro legislativo il Ministero del Lavoro, quale Ente gestore del fondo per l’occupazione (oggi Fondo Sociale per occupazione e Formazione ex art. 18 comma 1 I. 185/2008), e le Regioni interessate stipulano ogni anno delle convenzioni attraverso le quali vengono trasferite alle Regioni le risorse finanziarie da utilizzare per il pagamento delle indennità e degli assegni familiari agli LSU e quindi, così, da consentire la proroga delle attività socialmente utili già in essere.
In sostanza la fattispecie in esame va ricondotta nell’ambito della disciplina speciale mirante alla stabilizzazione dei numerosi LSU operanti nella pubblica amministrazione oltre i termini della iscrizione nelle liste di mobilità; e lo Z., disoccupato e non più iscritto nelle liste di mobilità , rientra in detta disciplina speciale mirante alla stabilizzazione del personale occupato in LSU presso enti locali, i quali , sulla scorta di convenzioni tra le Regioni ed il Ministero del lavoro , hanno potuto continuare ad utilizzare i lavoratori socialmente utili corrispondendo agli stessi i Fondi ottenuti dal Ministero.
Le Regioni sono tenute a loro volta a trasferire i detti Fondi all’INPS, in possesso degli strumenti per verificare se il lavoratore interessato possa continuare a fruire del sussidio, il quale, in genere sulla base di convenzioni con gli enti pubblici, poi provvederà materialmente al pagamento delle prestazioni dovute sulla base delle verifiche in suo possesso.
10. L’Inps, cui sono girati i fondi erogati dal Ministero e dalle Regioni , resta tenuto al riconoscimento della contribuzione figurativa non ravvisandosi valide ragioni per escludere tale obbligo. In particolare non è opponibile al lavoratore l’eventuale mancanza di copertura per non aver ricevuto dalla Regione Calabria i fondi sufficienti anche al finanziamento della contribuzione. I rapporti di finanziamento tra i due enti pubblici sono estranei a quelli dell’Istituto, tenuto al riconoscimento dei contributi ex art. 8, comma 19, L. n. 468/1997, con il lavoratore.
Al di là di quanto contenuto nella circolare Inps n 188/2016, richiamata anche dalla Procura generale – secondo cui lo svolgimento di attività socialmente utile determina il riconoscimento di contribuzione utile ai soli fini del diritto a pensione anche in favore dei lavoratori che siano stati avviati in progetti autofinanziati convenzionati o meno con l’Inps – di cui questa Corte non tiene conto nella decisione assunta-, resta non di meno il fatto che l’art. 8 della L. n. 468/1997 impone all’Istituto di provvedere al riconoscimento dei contributi figurativi al lavoratore.
L’Inps è , pertanto, tenuto al riconoscimento dei contributi figurativi.
11. In conclusione accolto il primo motivo e rigettato il secondo con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, si dichiara assorbito il terzo perché presuppone quel previo accertamento (anche in fatto) dei requisiti pensionistici che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di effettuare. Tale accertamento si demanda al giudice di rinvio (individuato in dispositivo) che a tal fine, riconosciuti all’odierno controricorrente i contributi figurativi alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovrà verificare in concreto l’esistenza dei requisiti pensionistici a tal fine applicando l’art. 1, comma 26, L. n. 335/1995.
Si demanda, altresì, al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio.