CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 febbraio 2019, n. 5759
Licenziamento – Dirigente – Esercizio dell’opzione di cui all’art. 18, co. 3, Legge n. 300/1970
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 570 depositata il 19.8.2017 la Corte di appello di Venezia accoglieva il ricorso per revocazione della sentenza n. 714 emessa il 15.12.2016 dalla stessa Corte di appello che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verona ex art. 1, comma 57 della legge n. 92 del 2012, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 24.10.2013 dalla società K.N.E. s.r.l. al proprio dirigente J.P.C.G. e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
2. La Corte distrettuale rilevava che la sentenza oggetto di revocazione aveva ignorato una chiara circostanza fattuale risultante dagli atti e dai documenti di causa, non contestata tra le parti e di natura decisiva consistente nell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 18, comma 3, della legge n. 300 del 1970 da parte del dirigente in data 22.4.2014 ossia all’esito dell’ordinanza (di accoglimento della domanda di reintegrazione) emessa dal Tribunale di Verona in sede sommaria ex art. 1, comma 49 della legge n. 92 del 2012. In accoglimento del ricorso per revocazione, dunque, la Corte distrettuale escludeva la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione da parte del dirigente.
3. Avverso la detta sentenza J.P.C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria. La società K.N.E. s.r.l. resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) essendo, la Corte distrettuale, in assenza dei requisiti previsti dall’art. 395, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., intervenuta su un errore di giudizio (e non di fatto) relativo alla immanenza o meno di una dichiarazione di opzione ex art. 18, comma 3, della legge n. 300 del 1970 espressa a seguito di una pronuncia di accoglimento della nullità del licenziamento, pronuncia successivamente travolta in sede di impugnazione (rectius di opposizione all’ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 1, comma 49 della legge n. 92 del 2012). L’opzione, invero, comunicata alla società dal dirigente a seguito dell’ordinanza del Tribunale doveva ritenersi travolta dalla successiva sentenza del medesimo Tribunale che aveva negato la illegittimità del licenziamento e suscettibile di essere riproposta.
2. Il ricorso non è fondato.
L’errore rilevante ex art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.
Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l’errore non può riguardare la attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa (Cass. n. 12283 del 2004; Cass. n. 3652 del 2006; Cass. n. 10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n. 27094 del 2011). Il giudizio di decisività dell’errore, ossia la valutazione sulla sussistenza o meno di siffatto nesso causale, costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito (della revocazione) e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione non inficiata da vizi logici o da errori di diritto (Cass. n. 3935 del 2009, Cass. n. 25376 del 2006, Cass n. 9369 del 2006).
La Corte distrettuale si è conformata ai suddetti principi rilevando che ricorrevano, nella fattispecie esaminata, i requisiti di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. La sentenza impugnata per revocazione, quanto al riconoscimento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla quantificazione del danno per l’accertata nullità del licenziamento, appare fondata su un presupposto di fatto erroneo: il giudice di appello ha proceduto trascurando completamente una circostanza di fatto, quale l’opzione esercitata dal lavoratore ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 300 del 1970, risultante dagli atti di causa (in specie, dalla stessa memoria del dirigente in sede di opposizione ex art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012 avanti al Tribunale di Verona). Conseguentemente, la Corte distrettuale ha ritenuto che senza l’errore la decisione sarebbe stata diversa, posto che l’opzione aveva comportato la rinunzia, in modo definitivo e irretrattabile, al posto di lavoro e dunque alla reintegrazione nel posto di lavoro, con liberazione del datore di lavoro da ogni ulteriore obbligo retributivo.
Conclusa la fase rescindente del ricorso per revocazione con l’accertamento dell’errore di fatto, la Corte distrettuale, in fase rescissoria, ha deciso il merito della causa ritenendo estinto il rapporto di lavoro alla data della comunicazione, al datore di lavoro, dell’opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
Questa Corte ha già affermato che in caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 (nel testo novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall’art. 336, secondo comma, cod.proc.civ., sicché la scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all’indennità sostitutiva e riprendere il lavoro ha carattere irreversibile, consumando in via definitiva il diritto di opzione (Cass. n. 4874 del 2015). Si è, altresì, affermato che l’esercizio dell’opzione ha effetti estintivi del rapporto di lavoro (Cass. Sez. U. n. 18353 del 2014) e che tale diritto non è temporalmente limitato, quanto al termine iniziale, dall’emissione dell’ordine di reintegra del giudice (Cass. n. 12366 del 1997) e può, dunque, essere esercitato anche a prescindere da tale ordine (Cass. n. 25210 del 2006; Cass. n. 12100 del 2008). I suddetti principi – che si ritengono applicabili altresì alla formulazione dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012 (comma che ripete il medesimo tenore del precedente quinto comma, salvo precisare espressamente che la richiesta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione determina la risoluzione del rapporto di lavoro) – sono stati applicati dalla Corte distrettuale e tali capi della sentenza non sono oggetto di censura da parte del ricorrente.
3. In conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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