CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2538
Rapporto di lavoro – Società a partecipazione pubblica – Reclutamento del personale – Mancata procedura di selezione pubblica – Estraneità dei lavoratori – Accertamento
Fatto
1. Con sentenza del 6 febbraio 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo di G. S. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, delle sue domande di accertamento di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole il 27 novembre 2015 dalla datrice A. s.p.a. e di conseguente tutela ai sensi dell’art. 18 l. 300/1970 novellato, applicabile ratione temporis: come già disposto dallo stesso Tribunale con ordinanza, tempestivamente opposta dalla società, a norma dell’art. 1, comma 51 l. 92/2012.
2. Essa condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine all’insufficienza delle giustificazioni della lavoratrice alla lettera di contestazione del 26 ottobre 2015, a seguito della sopravvenuta conoscenza dalla società della sentenza penale del Tribunale di Roma 27 maggio – 15 settembre 2015 (di gravi irregolarità della procedura di assunzione sua e di altri lavoratori, comportanti la colpevolezza e la relativa condanna dell’amministratore delegato e di due dirigenti di A. s.p.a. per la falsa attestazione di deliberazione dell’assunzione di 41 dipendenti in conformità delle procedure vigenti e del codice delle assunzioni A.), per la violazione della procedura di reclutamento inderogabilmente stabilita dall’art. 18 d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008, con la conseguente nullità del contratto di assunzione stipulato: avendo ella allegato di avere inviato spontaneamente, tramite il sito internet di A., un curriculum vitae e sostenuto un colloquio; e pertanto, senza alcuna procedura di selezione pubblica, così da ostare alla proseguibilità del rapporto, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla responsabilità della lavoratrice medesima.
3. Con atto notificato il 5 aprile 2019, ella ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui la società resisteva con controricorso.
4. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso del rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 35 d.lg. 165/2001, 18, 23bis d.l. 112/2008, conv. con mod. da l. 133/2008, 7 d.p.r. 168/2010, 112 c.p.c., per erronea negazione della possibilità di una società in house, come A. s.p.a., di procedere ad assunzione di personale per chiamata diretta, per la parificazione di tali società, o comunque partecipate da enti pubblici, alle pubbliche amministrazioni, in violazione del principio di tassatività posto dall’art. 1, secondo comma d.lg. 165/2001, essendo le prime soggette allo statuto privatistico conformemente alla loro natura giuridica: così anche in materia di instaurazione del rapporto di lavoro, come confermato dall’esigenza di estensione dei principi vigenti in materia nel settore pubblico a quello privato, mercé l’introduzione di una normativa successiva, come quella denunciata, con decorrenza in particolare dall’ottobre 2010, a norma del combinato disposto degli artt. 23bis d.l. 112/2008 e 7 d.p.r. 168/2010; pure ribadita la distinzione tra norme di comportamento e di invalidità, al fine di escludere la nullità dell’assunzione della lavoratrice, in assenza di alcun precetto indirizzato ad entrambe le parti (a differenza che nell’art. 35 d.lg. 165/2001) nell’art. 18 d.l. 112/2008; con vizio, infine, di ultrapetizione della pronuncia impugnata, per avere posto a base della nullità del contratto di lavoro tra le parti anche la violazione del Codice delle Assunzioni adottato da A. s.p.a. nel 2007, neppure menzionato nella lettera di licenziamento.
2. Esso è infondato.
3. In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, primo comma c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, quarto comma d.lg. 165/2016, del quale deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662).
3.1. Nel caso di specie, l’assunzione della lavoratrice è avvenuta in data 8 gennaio 2009 (come da punto 11. di pg. 14 del suo ricorso: con evidente refuso al terzo alinea sub p.to 1., indicante la data iniziale nell’8 gennaio 2008, anziché 2009, non essendo contestata tra le parti l’applicabilità della norma), posteriore all’entrata in vigore (21 agosto 2008) dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, senza il rispetto delle sue previsioni, secondo cui: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge” (21 agosto 2008) “le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (primo comma); “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità” (secondo comma). E tali criteri e modalità di reclutamento si conformano, a norma dell’art. 32, terzo comma d.lg. 165/2001 ai principi di: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3.2. Questa Corte ha già ritenuto l’applicabilità dei suindicati principi ad A. s.p.a., in quanto società interamente partecipata dal Comune di Roma per il servizio pubblico di raccolta, trasporto, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. In particolare, essa ha ritenuto “la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge” costituire “causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che gli odierni ricorrenti vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile … a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, quali l’A. spa, alle quali si applica l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019). Pertanto, l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell’assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019)” (Cass. 29 luglio 2019, n. 20416, p.ti da 23 a 25 in motivazione). E tale indirizzo, condiviso per la correttezza argomentativa in esatta applicazione dei principi che regolano la materia delle società cd. in house, è meritevole di continuità.
4. Quanto, infine, al profilo relativo al vizio di ultrapetizione, deve esserne esclusa la ricorrenza, in assenza di un’alterazione degli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi) comportante l’emissione dal giudice di un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure che attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti della domanda (Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048); peraltro, nella lettera di contestazione di A. s.p.a. è stata comunque dedotta, nella sostanza, anche la violazione del Codice delle Assunzioni adottato da A. s.p.a. nel 2007 (secondo la sua trascrizione, in particolare agli ultimi due capoversi di pg. 21 del controricorso).
5. Dalle argomentazioni sopra svolte discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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