CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 marzo 2018, n. 7581
Licenziamento disciplinare – Svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate – Nullità del procedimento – Generica istanza del lavoratore di prendere visione della documentazione – Esame dei documenti propedeutico all’esercizio della difesa in sede disciplinare – Non sussiste
Fatti di causa
Con ricorso al Tribunale di Sulmona D.P., già dipendente di T. spa con qualifica di macchinista, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 19.3.2012 per avere svolto attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate, comprese nel periodo tra il 22.11.2010 ed il 2.3.2011, in cui risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.
Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 3.6.2014 (nr. 69/2014), accoglieva la domanda.
La Corte d’Appello di L’AQUILA, con sentenza in data 8.10.2015 nr. 994, rigettava l’appello di T. spa.
La Corte territoriale confermava la statuizione del Tribunale di nullità del procedimento disciplinare, in quanto T. spa non aveva messo a disposizione del P. nel corso del procedimento disciplinare la documentazione da lui richiesta; l’esame dei documenti era propedeutico all’esercizio di una difesa adeguata nella sede disciplinare e non era funzionale semplicemente, come assunto da T., alla comprensione della contestazione.
Nella fattispecie di causa la messa a disposizione dei documenti era necessaria all’esercizio del diritto di difesa: i fatti contestati erano risalenti nel tempo e relativi a condotte episodiche sicchè era verosimile che il lavoratore non ricordasse i singoli fatti (orari di lavoro e giornate di assenza ) e fosse per lui necessario visionare quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione delle presenze.
Restava assorbito il secondo motivo di appello.
Era poi infondato il terzo motivo di appello, relativo alla mancata detrazione dell’aliunde perceptum; nella stessa prospettazione di T. il dipendente si era dedicato alla pratica forense, attività di norma non retribuita né emergeva alcuna prova di una attività professionale remunerativa.
Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza T. spa, articolato in cinque motivi.
Ha resistito con controricorso D.P..
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo T. spa ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 L. 300/1970 e degli articoli 1175 e 1375 cod.civ.
Ha impugnato la sentenza per avere ritenuto la violazione delle garanzie procedimentali di cui all’articolo 7 L. 300/1970 per la mancata messa a disposizione del lavoratore, in esito alla sua richiesta, della documentazione posta a base della contestazione. La società ha esposto che il lavoratore nella lettera di richiesta della audizione aveva avanzato generica istanza di prendere visione della documentazione a sostegno della contestazione, reiterando la istanza nei medesimi termini nel corso della audizione. Eguale genericità si riscontrava nel ricorso introduttivo del giudizio, nel quale si lamentava la mancata esibizione degli «accertamenti» posti a base dell’ addebito.
La richiesta era generica e si riferiva— piuttosto che ai dati di presenza sul lavoro, come affermato dalla Corte d’Appello – agli «accertamenti» e dunque alle indagini svolte sulla presenza in udienza del dipendente per lo svolgimento della pratica forense in giorni ed orari destinati al servizio; i dati di presenza, invece, non erano contestati nel ricorso introduttivo, nel quale il dipendente, piuttosto, contestava di avere svolto nella giornate oggetto di rilievo la attività di praticante avvocato.
La società ha dedotto che l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti era funzionale alla comprensione degli addebiti, specie se formulati con rinvio a documenti esterni ed al conseguente esercizio del diritto di difesa e non già all’esame delle prove, che avrebbero potuto essere fornite dal datore di lavoro anche nella successiva fase giudiziale.
Nella fattispecie di causa la contestazione era invece chiara e non faceva rinvio a documenti esterni.
In ogni caso, in applicazione degli stessi canoni di correttezza e buona fede posti a fondamento dell’obbligo di collaborazione del datore di lavoro, vi era l’onere del lavoratore di specificare i documenti di cui richiedeva l’esame.
Da ultimo, la documentazione rilevante era sicuramente in possesso del lavoratore (verbali di udienza, libretto di pratica forense) o era a lui accessibile ( dati del sistema informatico delle presenze).
2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha dedotto —ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— violazione degli articoli 111, comma 6 Cost., 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod.proc.civ. per apparenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta violazione della garanzie procedimentali dell’articolo 7 Stat. Lav. nonché— ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— nullità della sentenza per mancanza della motivazione ex art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.
T. spa ha lamentato la illogicità della motivazione, per avere considerato come necessari ad assicurare al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa documenti rilevanti unicamente sotto il profilo probatorio.
Ha esposto che l’accertamento posto a base della contestazione non era fondato su documenti come dimostravano le istanze istruttorie, di prova per testi e per ordine di esibizione del libretto di pratica forense.
I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Questa Corte ha già enunciato il principio di diritto, che va ulteriormente ribadito (Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2017, n. 50; 13/03/2013, n. 6337; n. 15169/12; nr. 23304/10), secondo cui seppure la legge n. 300 del 1970, art. 7, non preveda, nell’ambito del procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Non può essere condivisa la prospettazione della società ricorrente che limita il diritto del lavoratore ai soli casi in cui la contestazione faccia riferimento ad atti esterni o, comunque, non sia altrimenti comprensibile; non è in questione, infatti, la intelleggibilità dell’addebito, che costituirebbe ex se un vizio del procedimento disciplinare ma piuttosto la ulteriore esigenza di garantire al lavoratore una difesa effettiva ed adeguata e non meramente formale.
In sostanza il discrimen è tra il diritto di accesso ai documenti nella sede disciplinare, che questa Corte ha chiarito non essere tutelato dall’articolo 7 L. 300/1970 (Cassazione civile, sez. lav., 30/08/2007, n. 18288; 17/03/2008, n. 7153) ed il diritto di difesa, la cui tutela, garantita dal suddetto articolo 7, può rendere necessario l’accesso del dipendente agli atti della procedura disciplinare.
Nella fattispecie di causa la Corte di merito si è conformata all’indicato principio di diritto, che ha correttamente applicato sulla base del preliminare accertamento in fatto della necessità dell’esame dei documenti a base della contestazione ( in particolare, i dati delle presenze ) al fine dell’effettiva possibilità di difesa del lavoratore.
Tale accertamento costituisce un giudizio di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
Nella fattispecie, tuttavia, la denunziabilità del vizio di motivazione resta in radice preclusa dalla disposizione dell’articolo 348 ter commi 4 e 5 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis, per la identità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni rese in senso conforme nei due gradi di merito.
Non sono pertanto esaminabili le contestazioni svolte in ricorso in punto di attinenza dell’accertamento compiuto in sentenza alle difese svolte in causa dal lavoratore.
3. Con il terzo motivo T. spa ha assunto — ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— nullità della sentenza ex articolo 112 cod.proc.civ. per omessa pronunzia sul secondo motivo di appello, con il quale essa denunziava la erroneità della sentenza del Tribunale nel punto in cui affermava la mancanza di prova dei fatti contestati .
La società ha censurato l’omesso esame di tale motivo di appello, dichiarato assorbito.
Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto assorbito il secondo motivo di appello, con cui T. impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale riteneva carente la prova degli addebiti, in quanto la ritenuta violazione del procedimento disciplinare era autonomamente decisiva nel senso della illegittimità del licenziamento; non sussiste, pertanto, il denunziato vizio di omessa pronunzia.
4. Con il quarto motivo T. spa ha impugnato la sentenza— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 cod.civ. ed, in subordine, dell’articolo 3 L. 604/1966, per non avere la Corte di merito ritenuto la esistenza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso nonché — ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— per nullità della sentenza derivante dalla assenza di motivazione, in violazione dell’articolo 132 nr. 4 cod.proc.civ.
T. ha esposto di avere impugnato la sentenza di primo grado anche per la mancata ammissione dei mezzi istruttori e lamentato che sul punto il giudice dell’appello si era espresso con motivazione illogica, fondata sul carattere non remunerativo della attività di pratica forense; ha dedotto che la statuizione— se interpretata come negazione della esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo del licenziamento— costituiva violazione degli articoli 2119 cod.civ. e 3 legge 604/1966. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente ai contenuti della sentenza impugnata.
Il giudice dell’appello non si è pronunziato sulla esistenza degli addebiti e sulla loro sussunzione come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, per il rilievo assorbente della illegittimità del procedimento disciplinare.
Le statuizioni della sentenza censurate con il motivo sono chiaramente riferite al diverso capo sul risarcimento del danno, in relazione al quale il giudice dell’appello affermava carente la prova dell’aliunde perceptum giacchè la attività di pratica forense contestata al P. non era remunerativa.
5. Con il quinto motivo la società ha dedotto — ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.— nullità della sentenza ex articolo 112 cod.proc.civ., per omessa pronunzia sul quarto ed il quinto motivo di appello, relativi alla istanza di acquisizione di documenti ex articolo 437 cod.proc.civ. ed all’aliunde perceptum.
La ricorrente ha esposto di avere proposto istanza, con il quarto motivo di appello, di acquisire, ai sensi dell’articolo 437 cod.proc.civ., gli estratti delle timbrature del dipendente nel periodo di causa, ove ritenuti indispensabili alla decisione, allegandone copia.
Ha inoltre impugnato la statuizione di rigetto della deduzione dell’aliunde perceptum, assunta nonostante lo svolgimento, non contestato, da parte del proprio dipendente di una attività professionale e senza dare seguito alle istanze istruttorie dell’ordine di esibizione e della richiesta di informazioni.
Il motivo è infondato.
La istanza di acquisizione dei documenti contenuta al punto IV dell’atto di appello non costituiva un motivo di impugnazione ma una istanza istruttoria diretta allo stesso giudice dell’appello (e da questi implicitamente ma chiaramente disattesa perché non rilevante alla decisione) ; di qui l’inconfigurabilità del vizio di cui all’articolo 112 cod.proc.civ.
La sentenza si è poi espressa sul motivo di appello relativo all’aliunde perceptum sicchè la denunzia attiene ancora una volta, all’omessa ammissione di mezzi istruttori non costituente ragione di violazione dell’articolo 112 cod. proc.civ.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. M.C..
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.