CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 marzo 2019, n. 8592
Licenziamento – Cessazione dell’appalto di servizio – Assunzione del lavoratore nell’obbligo statuito dal capitolato speciale d’appalto
Fatti di causa
Con sentenza del 14 marzo 2017, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto da T. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di M.G. di accertamento del diritto di essere assunto dalla predetta società con ordine alla medesima, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di assumerlo o di reintegrarlo nel servizio, condannandola alla corresponsione, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni nette maturate dell’agosto 2013 all’attualità, oltre accessori di legge e relativi contributi obbligatori. Egli aveva infatti allegato di essere stato dipendente a tempo indeterminato dal 12 aprile 2001 della Coop. Sociale O. a r.l. (con inquadramento al livello A1 del CCNL del settore cooperative sociali e mansioni di operatore ecologico) fino al licenziamento a causa della cessazione, il 20 giugno 2013, dell’appalto di servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani affidato da alcuni comuni della provincia di Imperia nel quale era poi subentrata la società appellante, che aveva assunto, tra i dipendenti della cooperativa, soltanto i due con rapporto regolato dal CCNL Fise Assoambiente, ma non anche gli altri dodici (tra i quali il ricorrente), cui invece era stato applicato il CCNL del settore cooperative sociali.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva illegittimo il comportamento di T. s.r.l. di escludere i lavoratori della precedente impresa, per la sola regolamentazione del loro rapporto con un CCNL diverso da quello applicato dalla stessa (Fise Assoambiente), sulla base della condivisa interpretazione dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto e dell’art. 6 di tale ultimo CCNL. Essa escludeva poi che il Tribunale avesse omesso di pronunciare sull’inapplicabilità di un CCNL diverso da Fise Assoambiente (per il fondamento del diritto all’assunzione del lavoratore nell’obbligo statuito dall’art. 31 del capitolato speciale d’appalto, indipendentemente dal CCNL applicato) e neppure di motivare sull’illegittimità del comportamento della società subentrante, né in ordine alla carenza di prova del danno subito dal lavoratore.
Con atto notificato il 15 maggio 2017, T. s.r.l. ricorreva per cassazione con cinque motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, quale la differente modalità organizzativa dell’appalto del comprensorio imperiese, rispetto a quello precedente in cui era stato impiegato il lavoratore, tale da configurare (non già un mero subentro in esso, ma) un nuovo appalto, così da rendere inapplicabile la clausola di salvaguardia occupazionale.
2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto e carenza di motivazione, per erronea valutazione del contenuto dell’allegato ad esso sub n. 1), sul rilievo dell’obbligo minimo di assunzione di 123 unità lavorative, avendone la ricorrente assunto 150 e pertanto rispettato la clausola di salvaguardia occupazionale (peraltro non inficiante il diritto di libera iniziativa economica), neppure offrendone un’adeguata giustificazione.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e carenza di motivazione, per erronea interpretazione della Corte territoriale nel senso dell’applicazione della procedura in esso prevista per l’avvicendamento nella gestione dell’appalto o di affidamento di servizi anche ad imprese che non adottino tale CCNL, ma addirittura un CCNL (come quello delle cooperative sociali applicato da. O. s.c.ar.l.) privo dei requisiti dei contratti di servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
4. Con il quarto, la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione su una questione decisiva della controversia, quale l’inapplicabilità di un CCNL diverso da quello Fise Assoambiente.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione su una questione decisiva della controversia, quale l’inammissibilità e infondatezza della domanda del lavoratore di pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio per difetto di prova.
6. Il primo motivo, relativo ad omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della differente modalità organizzativa dell’appalto del comprensorio imperiese, è inammissibile.
6.1. Al di là dell’evidente inconfigurabilità del vizio motivo come denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., esso non contiene l’allegazione di decisività del fatto denunciato come controverso, nel senso della necessità di un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza comportante la sua inidoneità a determinare una decisione diversa (Cass. 31 luglio 2013, n. 18368; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 27 agosto 2018, n. 21223). E ciò a maggior ragione in relazione al più rigoroso profilo di omesso esame, introdotto dalla novellazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
Inoltre, la ricorrente neppure ha specificamente indicato, né tanto meno trascritto, l’atto processuale nel quale avrebbe posto già dal primo grado la questione, non trattata dalla sentenza di appello, risultando la stessa meramente giustapposta (e pure in modo generico, nella trascrizione dell’atto in parte qua dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 6 del ricorso) ad altre prospettate in sede di appello. Sicché, una tale omissione si riflette nel difetto di specificità del motivo, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).
7. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto e carenza di motivazione, è inammissibile.
7.1. Non può essere, infatti, dedotta la violazione di norma di diritto, quale error in iudicando, in riferimento al contratto speciale di appalto, che non ha natura normativa ma negoziale, in quanto predisposto da un ente diverso dallo Stato: sicché la sua interpretazione compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. 28 novembre 2001, n. 15057; Cass. 16 giugno 2011, n. 13229).
7.2. Né ancora una volta è configurabile un vizio motivo che sia prospettato come motivazione insufficiente (al penultimo capoverso di pg. 25 del ricorso), in riferimento al novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
8. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e carenza di motivazione per erronea interpretazione nell’applicazione della procedura in esso prevista per l’avvicendamento nella gestione dell’appalto o di affidamento di servizi, è improcedibile.
8.1. Prima ancora di non averne specificamente indicato la relativa sede, la ricorrente non ha prodotto il CCNL, di cui ha denunciato la violazione quale error in iudicando; tanto meno nella sua integralità, pure avendo esplicitamente richiesto a questa Corte di legittimità la “corretta interpretazione dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente in correlazione a tutte le norme ivi indicate e richiamate” (così all’ultimo capoverso di pg. 26 del ricorso).
8.2. Ma tale operazione interpretativa, che sollecita il pieno adempimento della funzione nomofilattica di questa Corte e la necessità di applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c., anche mediante l’esame di altre clausole collettive diverse da quelle denunciate (Cass. 16 settembre 2014, n. 19507), presuppone l’ovvia verifica dell’integrale produzione in giudizio, ai fini di procedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., del CCNL in esame (Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 23 novembre 2017, n. 27493): il che, nel caso di specie, non è appunto avvenuto.
9. Il quarto e il quinto motivo, relativi ad omessa e insufficiente motivazione su questione decisiva della controversia (rispettivamente: di inapplicabilità di un CCNL diverso da quello Fise Assoambiente e di inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria del lavoratore di pagamento delle retribuzioni per difetto di prova), congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.
9.1. Anche qui deve essere ribadita l’inconfigurabilità del vizio motivo come denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in difetto di allegazione di un fatto storico di cui sia stato omesso l’esame, quanto piuttosto di una valutazione giuridica (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
10. Dalle superiori argomentazioni discende l’inammissibilità del ricorso, con liquidazione delle spese del giudizio in favore dello Stato come da dispositivo, per l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova del 25 maggio 2017.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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