CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 novembre 2019, n. 30903 – Gli atti relativi a cessioni, anche se coattive – disposte dall’autorità giudiziaria all’esito di un procedimento di esecuzione forzata – di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni di cui all’art. 10, comma 1, n. 8 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 appartenenti a “soggetti Iva” rientrano, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) tra le operazioni soggette ad Iva, anche se esenti