CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 settembre 2022, n. 28133
Notaio – Violazione dell’ art.147, co. 1, lett. a), L. n. 89/2013 ) (ndr: art.147, co. 1, lett. a), L. n. 89/1913) – Omesso versamento di imposte e contributi previdenziali – Condotta idonea a ledere la dignità e la reputazione del professionista ed a compromettere il prestigio della classe – Sanzione
Fatti di causa
1.Il Consiglio Notarile Distrettuale di Savona, in data 12.4.2019, formulò richiesta alla Commissione Regionale di Disciplina dei Notai della Liguria di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Notaio M.P. per violazione dell’art.147, comma primo lett. a) della legge N.89/2013 per l’esistenza a suo carico di iscrizioni pregiudizievoli derivanti da gravi inadempienze fiscali, per il ritardo nel versamento dell’ IVA e dei contributi INPS per i mesi di ottobre e novembre 2018 e per il mancato versamento di IVA ed INPS da gennaio a settembre 2018, oltre che per la gestione non chiara e trasparente dello studio.
1.1.La Co.Re.Di, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, dispose l’archiviazione del procedimento rilevando, quanto alla prima censura, che gli inadempimenti di natura fiscale non riguardavano l’esercizio dell’attività notarile, in qualità di sostituto d’imposta e che il notaio aveva regolarizzato il pagamento dei debiti fiscali e previdenziali. I fatti contestati non avevano, inoltre, il requisito della notorietà sì da generare riprovazione nella comunità.
1.2.Il provvedimento di archiviazione venne impugnato dal Consiglio Notarile Distrettuale di Savona innanzi alla Corte d’appello di Genova per violazione dell’art.147, comma 1, lett. a) della Legge Notarile, deducendo l’applicabilità della norma anche per sanzionare condotte inerenti la vita privata di particolare gravità, come quella posta in essere dal notaio P., sia in considerazione degli ingenti debiti verso lo Stato, sia perché la condotta era stata reiterata ed era ragionevolmente conoscibile da un ampio numero di persone tale da generare un sentimento di sfiducia nei suoi confronti da parte della collettività ed a compromettere il decoro ed il prestigio della classe notarile.
1.3.Il Consiglio Notarile evidenziava che, in seguito all’emissione dei ruoli, la condotta del notaio era stata conosciuta all’interno dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, né il rilievo disciplinare della condotta era escluso dalla regolarizzazione tardiva del pagamento, che poteva al più rilevare come circostanza attenuante.
1.4.Il notaio P. si costituì ed evidenziò che i ritardi nei pagamento erano stati regolarizzati attraverso un piano di rateizzazione e che il fatto non aveva assunto notorietà all’esterno, essendo la conoscenza limitata al funzionario dell’Agenzia delle Entrate ed al funzionario della Conservatoria.
1.5.In particolare, la difesa del Notaio si incentrò sulla natura della violazione, che non riguardava il mancato pagamento delle imposte inerente l’esercizio dell’attività notarile, quale notaio rogante, ma riguardava debiti tributari propri; sostenne che l’art.147 lettera a) della Legge Notarile era applicabile non ad ogni infedeltà fiscale ma all’infedeltà relativa alle imposte che il notaio era tenuto a versare in ragione della sua qualità di pubblico ufficiale rogante.
1.6.La Corte d’appello di Genova, con ordinanza del 3.12.2019 accolse parzialmente il ricorso del Consiglio Notarile Distrettuale di Savona , ritenne sussistente la violazione dell’art.147 lettera a) della Legge Notarile ed inflisse al notaio P. la sanzione dell’avvertimento.
1.7.In punto di fatto, la Corte di merito accertò che nei confronti del notaio P. era stata iscritta ipoteca da Equitalia relativamente ad imposte non pagate negli anni 2012, 2013 e 2015; nell’anno 2018, il notaio aveva versato l’IVA in ritardo per diversi mesi ed aveva presentando richiesta di rateizzazione e, successivamente, di adesione alla definizione agevolata ( cosiddetta rottamazione ter) per i ruoli del 2012; aveva versato in ritardo i contributi INPS relativi ad alcuni mesi del 2018 e, anche in relazione a tali ritardi aveva presentato istanza di rateizzazione.
1.8.In tali condotte la Corte d’appello ravvisò una violazione dell’art.147, primo comma, lettera a) della L.89/183 poiché l’omesso pagamento dei debiti erariali era stato reiterato ed aveva leso la dignità e la reputazione del notaio oltre a compromettere il decoro ed il prestigio della classe notarile. Le condotte contestate assumevano rilievo anche se riguardanti la vita privata dal momento che il notaio non è solo un libero professionista ma riveste la qualità di pubblico ufficiale, cui sono delegate funzioni pubbliche tra cui la riscossione delle imposte indirette in relazione agli atti che pone in essere.
1.9.La Corte distrettuale valorizzava i riflessi negativi che assume il mancato pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori, sanzionato anche ai sensi dell’art.28 del Codice Deontologico, nonché la circostanza che fosse stata iscritta ipoteca sul patrimonio immobiliare del notaio P. per il mancato pagamento dei debiti tributari; si trattava di condotte che, anche se poste in essere nella vita privata, rientravano nell’ampia formulazione dell’art.147, comma 1, lett. a) della Legge Notarile, secondo la costante interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 31.7.2012 , N.13617.
1.10.Sanzione adeguata all’illecito commesso era l’avvertimento, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ma non di quelle specifiche, ai sensi dell’art.144 della Legge Notarile, perché il pagamento dei debiti, attraverso la rateizzazione, era ancora in corso.
2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il notaio M.P. sulla base di tre motivi.
2.1.Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile Distrettuale di Savona, che, in prossimità dell’udienza ha depositato memorie illustrative.
2.2.Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa L.D.R. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.360 bis, comma 1 n.1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 1, lett.a) della legge N.89/2013, per non avere la corte di merito tenuto distinto, ai fini dell’integrazione della fattispecie disciplinare, la gestione dei debiti fiscali e previdenziali personali da quelli relativi all’attività notarile, inerenti la gestione dei tributi riscossi dai clienti e versati all’erario per gli atti dallo stesso rogati. Secondo il ricorrente, è irragionevole interpretare l’art.147, comma 1, lett. a) della Legge Notarile estendendo l’applicazione della norma alla gestione del patrimonio personale del notaio e dei propri debiti fiscali e previdenziali, riferendosi la medesima alla gestione notarile dei tributi riscossi dai clienti e versati all’erario per gli atti rogati.
2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.147, comma 1, lettera a) della Legge Notarile, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per irragionevolezza della concretizzazione della norma generale in quanto i comportamenti accertati a carico del notaio non sarebbero idonei a ledere la dignità e la reputazione del notaio ed a compromettere il prestigio della classe forense. Il ricorrente osserva come lo stesso legislatore, con il D. Lgs 74/2000, abbia previsto soglie di non punibilità per il mancato pagamenti dei tributi ed il D. Lgs 8/2016 le abbia contemplate per i contributi previdenziali, dimostrando l’attenuato disvalore sociale. Parimenti, il legislatore ha previsto norme per il ravvedimento in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, da ultimo con il D. L. 119/2018 in relazione ai debiti dal 2000 al 2018, atteso il diffuso e mancato rispetto delle scadenze fiscali e previdenziali imposte ai contribuenti. il ricorrente reitera quindi la distinzione tra imposte e contributi personali del notaio da quelli legati all’esercizio della funzione notarile.
3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, comma 1, lettera a) della Legge Notarile, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per irragionevolezza della concretizzazione della norma generale in relazione alla notorietà del fatto; il ricorrente sostiene che non vi era stata diffusione della notizia e che i mancati pagamenti delle imposte vennero accertati casualmente nell’ambito di un’ispezione sicché non sarebbe stato compromesso il decoro ed il prestigio della classe notarile; la conoscenza dei fatti sarebbero stati conosciuti soltanto da parte del personale della Conservatoria o dell’INPS di Savona mentre la notizia non avrebbe avuto alcun eco nella comunità in cui il notaio operava.
3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
3.2.L’art.147 della legge N.89/2013 così recita:
È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
3.3. L’art. 147, lett. a) della Legge Notarile prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all’interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l’interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di etica professionale enucleabili anche dalle disposizioni del relativo “codice deontologico” in cui sono positivizzate le condotte ritenute contrarie al comune sentire in un determinato momento storico.
3.4.L’art. 147, lett. a) della Legge Notarile costituisce una norma di chiusura del sistema a fondamento del quale è posto il rapporto complesso ed articolato tra il notaio e l’ordinamento statuale, all’interno del quale il notaio opera non solo come libero professionista ma anche come pubblico ufficiale, ragione per la quale la norma tutela il singolo notaio e la classe forense; infatti l’illecito disciplinare è integrato dalle condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio ed il decoro e il prestigio della classe notarile.
3.5.La predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono affidate ad una clausola generale, il cui contenuto è valutato in concreto dagli organi di disciplina, che individuano le condotte idonee a provocare discredito alla reputazione del singolo notaio e, per suo tramite, all’intera categoria professionale mentre è riservata al giudice di legittimità la verificare della ragionevolezza della sussunzione nella clausola generale del fatto concreto.
3.6.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la ragione della mancanza di una specifica tipizzazione di ipotesi d’illecito, in tema di disciplinare dei notai, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nell’esigenza di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. Pertanto, per un’esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull’interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d’illecito disciplinare, non mediante un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati. Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte dell’organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che, sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale, preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rivenirsi nel codice deontologico professionale (Cass. 4720/2012).
3.7. La giurisprudenza di questa Corte ha – ormai in modo univoco – statuito che la condotta enucleata nell’art. 147, lett. a), della c.d. Legge Notarile integra un illecito di pericolo la cui commissione non implica la percezione della riprovevolezza ambientale dell’operato ascritto al notaio poiché ciò che rileva è il concreto accertamento degli specifici comportamenti posti in essere dallo stesso notaio che risultino effettivamente idonei a ledere i valori tutelati dalla suddetta norma, a prescindere, quindi, dal verificarsi di un’eco negativa nella comunità ( Cass. n. 17266/2015).
3.8.La prova della notorietà non assurge quindi ad elemento costitutivo dell’illecito disciplinare ( Cass. n. 10872/2018).
3.9. La clausola generale prevista dall’art.147, comma 1, lett.a) della Legge Notarile è finalizzata alla tutela delle qualità personali richieste al notaio ed alla stima e considerazione di cui deve godere anche all’esterno.
3.10.I comportamenti individuali si riflettono infatti sull’autorevolezza dell’intera classe notarile.
3.11.Poiché il notaio non è solo un libero professionista ma anche un pubblico ufficiale cui sono delegate fondamentali funzioni pubbliche, l’art.147 , comma 1, lettera a) non distingue le condotte poste in essere nella vita pubblica rispetto alle condotte tenute nella vita privata.
3.12.Ciò che rileva, ai fini dell’integrazione della fattispecie disciplinare è che la condotta ” nella vita pubblica o privata” comprometta la dignità e la reputazione del notaio nonché il decoro e prestigio della classe notarile.
3.13.Tra i comportamenti che il giudice di merito ha ritenuto disciplinarmente rilevanti, ai fini della concretizzazione della clausola generale, rientra anche l’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali.
3.14.Questa Corte, con sentenza del 3.3.2016 n.4206, aveva ritenuto sussistere la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a) della Legge Notarile nell’ipotesi di violazione degli obblighi di legge relativi al tempestivo versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti ricevuti dal notaio nell’esercizio delle proprie funzioni.
3.15. Non è irragionevole e contraria alla ratio ed all’interpretazione letterale della norma sanzionare il notaio per il mancato versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nell’ambito della propria sfera personale, trattandosi di comportamento anomalo per un pubblico ufficiale che ha il compito di riscuotere le imposte indirette.
3.16. A ciò si aggiunga la considerazione, più volte sottolineata nell’ordinanza impugnata della reiterazione della condotta per un consistente arco temporale pari a diversi anni.
3.17.Nel caso di specie, il disvalore della condotta è stato apprezzato dalla Corte di merito – con valutazione incensurabile in sede di legittimità – in considerazione della gravità del comportamento assunto dal notaio.
3.18.Le iscrizioni pregiudizievoli a suo carico derivavano infatti da gravi inadempienze fiscali relativamente ad imposte non pagate negli anni 2012, 2013 e 2015; nell’anno 2018 aveva versato l’IVA in ritardo ed omesso il pagamento per diversi mesi; oltre al ritardato e mancato versamento dell’Iva per molti anni, aveva versato in ritardo i contributi INPS relativi ad alcuni mesi del 2018, provocando conseguenze rilevanti per i lavoratori.
3.19.In definitiva, la reiterazione di una condotta aveva particolare disvalore sociale, essendo un dovere primario di ogni cittadino pagare le tasse e del datore di lavoro adempiere al versamento dei contributi previdenziali, obblighi che si connotano di maggiore disvalore sociale se riferibili ad un pubblico ufficiale.
3.20. Tale inadempimento, secondo il giudizio non irragionevole della Corte di merito, integra un comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del notaio all’interno della collettività ove opera ed arreca una lesione al decoro ed al prestigio della classe forense, che svolge una funzione essenziale nell’economia e negli scambi.
3.21.La circostanza che tali condotte siano state poste in essere nell’ambito della vita privata e non nell’esercizio dell’attività professionale non esclude la sussistenza dell’illecito ma è stata ritenuta rilevante ai fini dell’entità della sanzione disciplinare da comminare.
3.22.Né è rilevante che il legislatore abbia previsto, a fini penali, soglie di non punibilità per l’omesso pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, considerata la diversità dei beni giuridici protetti dall’illecito disciplinare. e dall’illecito penale.
3.23.L’esistenza della legislazione premiale per l’estinzione dei debiti tributari non incide né riduce il disvalore della condotta, essendo prevista per finalità deflattive del contenzioso o per altre finalità che non incidono sull’obbligo di adempiere al pagamento delle imposte.
3.24.Correttamente, la corte distrettuale ha ritenuto che il notaio l’adesione del notaio alla definizione agevolata ( cosiddetta rottamazione ter) per l’omesso ed il ritardato pagamento dell’Iva e l’istanza di rateizzazione per il pagamento dei contributi INPS incideva soltanto sul beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.25. Privo di rilievo è il fatto che le condotte poste in essere dal notaio abbiano o meno acquisito notorietà in quanto la violazione dell’art.147, lettera a) della Legge Notarile integra un illecito di pericolo, la cui commissione non implica la percezione della riprovevolezza ambientale dell’operato ascritto al notaio; ciò che rileva è il concreto accertamento degli specifici comportamenti idonei a ledere i valori tutelati dalla norma, a prescindere dalla notorietà dei fatti all’interno della collettività ( Cass. 31.7.2012, n. 13617; Cass. 10872/2018).
3.26. Correttamente, la Corte distrettuale ha affermato che la conoscenza diffusa del fatto non è elemento costitutivo dell’illecito disciplinare ma può incidere sulla valutazione della gravità dell’illecito da parte degli organi di disciplina.
3.27.Nel caso di specie, la Corte di merito ha anche valutato in concreto la notorietà del fatto in quanto le iscrizioni pregiudizievoli erano certamente note all’ente creditore, al concessionario che ha provveduto all’iscrizione dell’ipoteca, all’Agenzia del Territorio ed al personale dell’INPS.
4.Il ricorso va pertanto rigettato.
4.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
5.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
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