CORTE DI CASSAZIONE- Sentenza 28 agosto 2018, n. 21257
Cessione ramo di azienda – Licenziamento – Conciliazione sottoscritta dal lavoratore
Fatti di causa
1. Con la sentenza pubblicata il 28.11.2013 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 22.9.2011, ha dichiarato la sussistenza, in capo alla società P. srl, dell’obbligo di ottemperare, ex art. 2112 cc, al debito gravante sulla società cedente C.G. srl nei confronti di E.L. e, per l’effetto, ha condannato la predetta P. srl a corrispondere al dipendente la somma di euro 91.981,84 oltre accessori.
2. A fondamento del decisum, per quello che interessa in questa sede, la Corte di merito ha rilevato che: 1) non incideva, ai fini della interruzione del processo, il fallimento della C.G. srl, cedente il ramo di azienda alla P. srl la quale, sebbene fosse stata indicata nella sentenza di primo grado intervenuta in causa, dall’esame del relativo fascicolo non risultava costituita per cui, non essendo parte, non poteva determinarsi l’effetto interruttivo di cui all’art. 299 cpc che ricollega l’interruzione alla morte o perdita di capacità di stare in giudizio della parte o del suo legale rappresentante; 2) nel caso in esame, essendovi stata una pronuncia passata in giudicato, di illegittimità del licenziamento intimato al L. dalla E.C. srl, che aveva ceduto l’azienda alla società C.G. srl la quale, a sua volta, aveva ceduto il ramo di azienda alla P. srl ed essendo rimasta inadempiuta la conciliazione sottoscritta dal lavoratore con la suddetta C.G. srl, il rapporto di lavoro non poteva considerarsi venuto meno e non era stato provato che la posizione del L. non fosse stata anche essa ceduta.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la P. srl affidato a due motivi.
4. E’ rimasto intimato E.L..
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti ex art. 360 1° comma n. 3 cpc e la inapplicabilità dell’art. 2112 cc. Sostiene che erroneamente la Corte di merito ha fatto rientrare, nell’ambito applicativo del disposto di cui all’art. 2112 cc, la fattispecie concreta quando, invece, la cessione da parte della C.G. srl aveva riguardato solo un ramo di azienda, con la previsione espressa di esclusione di qualsivoglia debito o credito noto o sopravvenuto e, dai libri contabili nonché dai libri matricola della società cedente, non risultava il rapporto di lavoro del L.; inoltre, evidenzia che l’accordo intervenuto in data 18.3.2010 tra la C.G. srl ed il dipendente non aveva carattere novativo e che questi non aveva mai manifestato alcun interesse ad una reintegra nel posto di lavoro, per cui unico debitore era la C.G. srl o, al limite, il legale rappresentante in proprio, con esclusione dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 2112 cc ed impossibilità di ritenere la cessionaria obbligata in solido; infine, ribadisce che il rapporto di lavoro non risultava dai libri contabili né dai libri matricola la cui iscrizione costituiva presupposto imprescindibile della responsabilità solidale dell’acquirente con quella dell’alienante.
3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 1° comma n. 5 cpc, costituito dal mancato esame dell’intervenuto fallimento della società cedente C.G. srl, perché la questione dell’interruzione del giudizio era stata valutata con una motivazione inesatta ed incompleta in quanto la società si era regolarmente costituita nel giudizio di primo grado a differenza di quanto rilevato dai giudici di seconde cure.
4. Il primo motivo è infondato.
5. L’asserita violazione di legge, come formulata nella doglianza, si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa, relative all’oggetto del trasferimento ex art. 2112 cc, (se cioè l’intera azienda o solo un ramo), alla posizione del L. e alla iscrizione di quest’ultimo nei libri contabili e matricola, censurabili -solo certi entro limiti- sotto il profilo del vizio di motivazione secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo e nel rispetto della normativa di cui all’art. 360 n. 5 cpc, come modificato dal DL 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134. Deve, invece, ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall’art. 65 dell’Ord. Giud.); viceversa, l’allegazione di un erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (qualora queste siano contestate e non siano pacifiche) è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione con i limiti di cui all’art. 360 n. 5 cpc (cfr. ex aliis Cass. n. 14468/2015).
6. Va da ultimo sottolineato che anche l’accertamento relativo alla natura e alla portata dell’accordo transattivo (se cioè avente funzione “conservativa” o “novativa”) integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia immune da vizi logici o giuridici (in termini cfr. Cass. 13.5.2010 n. 11632; Cass. 13.12.2005 n. 27448).
7. Nel caso in esame la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto dando atto che la transazione, stipulata dal dipendente con la C.G. srl, non aveva carattere novativo; che la stessa era rimasta inadempiuta e che, essendovi stata una pronuncia di illegittimità del licenziamento passata in giudicato, il rapporto non era mai venuto meno.
8. In conclusione, pertanto, va sottolineato che le censure formulate esulano dal vizio di cui all’art. 360 n. 3 cpc poiché attengono alla interpretazione e valutazione dei fatti non consentite in sede di legittimità nei sensi di cui sopra.
9. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
10. La questione riguardante il fatto se la C.G. srl fosse o meno costituita nel giudizio di appello, come risultante dagli atti processuali, ai fini di una eventuale interruzione del giudizio a seguito della declaratoria di fallimento della società, consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudizio di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e, quindi, avrebbe dovuto costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cpc nella sede competente e non quale vizio di legittimità.
11. Infatti, nella censura si fa riferimento ad una mancata individuazione del fascicolo di parte, forse causata dallo stesso colore della cartellina fascicolata e alla circostanza che il procuratore era lo stesso per entrambe le società, di talché il fascicolo stesso poteva essere stato “in un certo modo mimetizzato”.
12. Si verte, quindi, in un caso di palese errore revocatorio.
13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
14. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17175 - In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 maggio 2022, n. 16975 - In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata…
- CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35402 depositata il 1° dicembre 2022 - In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13084 depositata il 27 aprile 2022 - In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2022, n. 23195 - Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11109 - Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…