CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41731 – Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta, a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto, soltanto l’indennità di preavviso, così come al datore di lavoro, che licenzi un lavoratore inadempiente, ai sensi dell’art. 2119 c.c., è precluso domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose