CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6506
Lavoratori in mobilità – Sgravi indebitamente fruiti – Sanzioni per omissione contributiva – Doloso occultamento dei fattori produttivi
1. Con sentenza del 25 marzo 2020 la corte d’appello di Palermo – in parziale riforma della sentenza del 27.4.12 del tribunale della stessa sede – ha condannato la società in epigrafe alla restituzione degli sgravi indebitamente fruiti per euro 154.718, oltre interessi e sanzioni.
2. In particolare, premesso che gli sgravi erano esclusi per i lavoratori in mobilità da imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, e riscontrata una interposizione di azienda che rendeva l’operazione riconducibile al medesimo gruppo familiare ed era elusiva della finalità della disposizione agevolatrice, la corte territoriale ha ritenuto indebiti gli sgravi ed applicato le sanzioni per omissione contributiva, escludendo che vi fosse evasione e doloso occultamento dei fattori produttivi (così riformando la sentenza di primo grado sul punto).
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste la società con controricorso.
4. Con unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 116 legge n. 388 del 2000, per avere la corte territoriale escluso l’evasione ed applicato sanzioni per l’omissione contributiva.
5. La società controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, essendo stato richiamato -ma non prodotto – l’atto notarile relativo.
6. L’eccezione è priva di pregio, in quanto l’Inps ha richiamato espressamente l’atto notarile con il quale il legale rappresentante dell’INPS ha conferito al direttore centrale dell’Istituto il generale potere di deliberare la costituzione in giudizio (mentre quest’ultimo ha poi conferito procura ai legali dell’Istituto per la singola controversia): l’atto notarile in questione, del quale è stato specificamente indicato il numero di repertorio e gli estremi identificativi, è atto pubblico, conoscibile agevolmente da tutti, ed anche dal controricorrente che aveva modo dunque di sincerarsi della provenienza effettiva della potere esercitato e dell’effettiva sussistenza del potere dei legali dell’Istituto di costituirsi in giudizio nell’interesse dell’INPS per la controversia in questione.
7. Nel merito, con memoria ex art. 378 c.p.c. del 28.12.21, la controricorrente ha dedotto di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018 – c.d. Rottamazione ter e di aver pagato le prime dieci rate (su diciotto complessive).
8. In difetto di prova del completo ed esatto pagamento delle rate, l’estinzione del giudizio (che dall’art. 3 co. 6 del citato decreto è “subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione”) non può essere dichiarata ed occorre esaminare il merito della controversia.
9. Al riguardo, a parte ogni considerazione circa l’implicito riconoscimento -derivante dall’istanza ora detta- di fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall’INPS, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato, da un lato, (Sez. L, Sentenza n. 18402 del 20/09/2016, Rv. 641138 – 01, ed altre) che il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, commi 2 e 4, della l. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l’assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi, sicché il diritto ai benefici va escluso ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente, non avendo rilievo il disposto dell’art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990, che, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi.
10. Dall’altro lato (Sez. L – , Ordinanza n. 10427 del 02/05/2018, Rv. 648811 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17119 del 25/08/2015, Rv. 636381 – 01, ed altre) che l’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps, attraverso i Mod. DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell’omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede.
11. La corte territoriale ha riconosciuto i tratti salienti di un fenomeno di interposizione attraverso l’intervento di una terza società proprietaria del 100% del capitale della società che ha usufruito degli sgravi, ciò che dimostra la presenza dell’elemento soggettivo; nel descritto contesto nessun elemento in senso contrario ha offerto la società in ordine all’assenza dell’elemento fraudolento.
12. La sentenza impugnata non ha però tratto le conseguenze del detto accertamento in ordine al regime sanzionatorio applicabile, e non si è attenuta ai su esposti principi; essa va dunque cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
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