CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2019, n. 2290
Società appaltatrici – Tfr – Quote tfr maturate nell’esecuzione dell’appalto – Responsabilità solidale committente
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 3576/2016 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la opposizione di T. s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale alla detta società, in qualità di condebitore in solido ex art. 29, comma 2, d. Igs 10/09/2003 n. 276, era stato intimato il pagamento in favore di G.P. della somma di € 9.953,91, oltre accessori, a titolo di ratei di 14^ mensilità e di tfr.
1.1. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello ha ritenuto infondata la tesi di T. s.p.a. secondo la quale la responsabilità solidale della committente doveva essere limitata alle sole quote di tfr maturate nell’esecuzione dell’appalto conferito alla P.M.A. s.p.a. con esclusione, quindi, di quelle maturate alla dipendenza di altro soggetto che aveva preceduto la sopraindicata società nell’esecuzione del medesimo appalto. A riguardo il giudice di appello ha accertato che il P., seppure alle dipendenze di diverse società concessionarie, aveva, comunque, prestato continuativamente la propria attività sempre nel medesimo appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia dei rotabili e dei locali della stazione di Milano e che il credito maturato, sulla base di una serie di accordi tra le società appaltatrici, era divenuto esigibile solo con la cessazione dell’appalto con la P.M.A. s.p.a., circostanza questa peraltro ben nota alla società committente.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso T. s.p.a. sulla base di un unico motivo; l’INPS e G.P. hanno resistito con tempestivi controricorso.
3. L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 29 d. Igs n. 276/2003 cit. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto essa committente tenuta anche al pagamento della quota di tfr maturata in relazione al periodo nel quale il P. aveva prestato la propria attività alle dipendenze della B.F. s.p.a.. Sostiene che la statuizione sul punto è frutto della non corretta interpretazione del disposto dell’art. 29 comma 2, d. Igs cit. trovando la responsabilità solidale della committente fondamento solo in connessione allo specifico appalto da questa commissionato. Sostiene, in ogni caso, che ad essa società non era opponibile la fonte negoziale che regolava i rapporti tra l’impresa subentrante e quella cessante con accollo in capo alla prima dell’onere gravante sulla seconda per pregressi periodi lavorativi.
2. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha in fatto accertato che la somma richiesta dal lavoratore a titolo di tfr era comprensiva delle quote a tale titolo maturate presso l’originaria società appaltatrice, quote non versate al lavoratore ma trasferite alla società subentrata nell’appalto con T.. Con accertamento di merito a lei riservato, poi, la Corte territoriale ha verificato che P., seppure alle dipendenze di diverse società concessionarie, aveva, comunque, prestato continuativamente la propria attività sempre nel medesimo appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia dei rotabili e dei locali della stazione di Milano; in base a tali riscontri ha ritenuto provata la continuità nell’appalto nel passaggio da una società all’altra.
2.1. Si tratta all’evidenza di accertamenti di fatto non suscettibili di nuova e diversa valutazione davanti a questa Corte di legittimità. Ne consegue che non si configurano le denunciate violazioni di norme di legge in quanto la Corte ha correttamente ritenuto la responsabilità solidale della committente su un credito che ha accertato maturato nel corso del medesimo appalto di servizi (sul quale si erano succedute differenti società appaltatrici).
3. A tanto consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
5. Sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna T. s.p.a. in favore di ciascuna parte controricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Le spese liquidate in favore della parte controricorrente G.P. sono distratte ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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