CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2020, n. 16176
Tributi – IRPEF – Cessione di terreni edificabili – Plusvalenza tassabile – Determinazione – Nudo proprietario
Rilevato che
con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, è stata accolta l’impugnativa proposta da S.D. avverso l’avviso di accertamento (n. RJX05A100801/2010) con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell’imposta IRPEF, sanzioni ed interessi, scaturenti dalla plusvalenza di € 210.344,00 – già rideterminata in € 95.011,00 con la sentenza di primo grado – derivante dalla cessione di terreni edificabili, ex art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da sottoporre a tassazione separata per l’anno di imposta 2005;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;
S.D. ha resistito con controricorso.
Considerato che
con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – si duole che il giudice di appello, nella sua prima “ratio decidendi” – avendo ritenuto erroneo il maggior valore, riguardante la piena proprietà dei beni trasferiti, contestato al contribuente, in quanto solo nudo proprietario -, abbia omesso di considerare che l’Ufficio aveva dedotto e dimostrato, nel giudizio di appello, che l’usufruttuario (ossia G.D., padre del controricorrente), al momento di emissione dell’avviso di accertamento nell’anno 2007 era deceduto e, quindi, si era consolidata la proprietà dei beni in capo al contribuente medesimo quale erede;
con il secondo motivo – denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice, con la seconda “ratio decidendi” – nel reputare che «anche i primi giudici hanno affermato nella sentenza impugnata che il valore dei terreni deve essere definito in base a quanto risulta dalla perizia stragiudiziale. I primi giudici, nel determinare la plusvalenza tassabile, sono incorsi nell’errore di non tenere conto che il valore attribuito dalla perizia stragiudiziale riguardava l’intera area che comprendeva anche i terreni già trasferiti con gli atti del 2004» -, abbia trascurato di considerare che la CTP aveva affermato che il valore dei terreni dovesse essere definito sulla base della perizia stragiudiziale redatta nel 2003 con riguardo all’intero compendio per ciascuno degli anni di imposta; sicché la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva sostenuto che la plusvalenza tassabile non dovesse essere calcolata prendendo a riferimento la perizia stragiudiziale, che riguardava l’intera area, nonostante detta perizia fosse stata considerata per determinare la plusvalenza concernente parte dei terreni trasferiti nel 2004;
il primo motivo è infondato, poiché nessuna incidenza può presentare, a conforto della affermata legittimità dell’intera pretesa azionata nei confronti di S.D., il decesso del di lui padre, non essendo in radice concepibile il denunziato fatto decisivo asseritamente non preso in considerazione dalla CTR, ossia “il consolidamento della proprietà in capo all’ex nudo proprietario”, possibile solo anteriormente, ma non successivamente all’alienazione del bene;
il secondo motivo è inammissibile, poiché, in primo luogo, esso difetta del requisito della chiarezza, essendo, da un lato, censurata la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto che la plusvalenza tassabile non dovesse essere calcolata prendendo a riferimento la perizia stragiudiziale che riguardava l’intera area, e, dall’altro, riconosciuto, invece, che la stessa CTR abbia affermato che il valore attribuito da detta perizia riguardava l’intera area comprendente anche la parte di terreni già trasferiti con gli atti nel 2004; in secondo, esso non offre evidenziazione del fatto in senso storico-naturalistico (su cui v., di recente, Cass. 3/10/2018, n. 24035:«In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storiconaturalistico») di cui si assume l’omesso esame, non essendo integrato il fatto in questione dalla circostanza che il valore di riferimento dei beni ceduti dal 2003 al 2005 fosse determinato in base alla perizia stragiudiziale riguardante l’intero compendio; senza contare, in ultima analisi, che detta circostanza è stata comunque considerata nella sentenza impugnata, laddove si afferma che “il valore attribuito dalla perizia stragiudiziale riguardava l’intera area che comprendeva anche i terreni già trasferiti con gli atti del 2004”;
al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali nei confronti del contribuente, che liquida in € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
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