CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8683

Prestazioni professionali – Tenuta della contabilità d’impresa – Mancata iscrizione all’ordine professionale dei dottori commercialisti e ragionieri – Diritto al compenso

Fatti di causa

Con atto di citazione notificato il 26.2.2010 la società G.V. Srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1086/09 emesso dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d’Adda, in favore di Studio C. di C.C. & C. Sas per il pagamento di € 9.337,20 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 a fronte di prestazioni professionali svolte dall’opposto in favore dell’opponente. A sostegno dell’opposizione la società ingiunta deduceva, per quanto ancora interessa, la mancata iscrizione della C. e del C. all’ordine professionale dei dottori commercialisti e ragionieri e quindi l’inesistenza del diritto al compenso;

invocava inoltre in via riconvenzionale la condanna dei predetti al risarcimento del danno derivante dalla mancata presentazione di alcune dichiarazioni fiscali.

Si costituiva C. resistendo all’opposizione e il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, confermava il decreto opposto compensando le spese del grado.

Interponeva appello la società G.V. Srl e la Corte territoriale, con la sentenza oggi impugnata n. 3748/2014, accoglieva l’appello ritenendo che le prestazioni rese da C. e dal C. fossero comprese in quelle riservate ai dottori commercialisti e ragionieri, dichiarando pertanto nullo il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal primo giudice, disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica per gli eventuali illeciti ravvisabili nella condotta del C. e compensando le spese del giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il C.C., in proprio e quale legale rappresentante di C. Sas, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso G.V. S.r.l.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2231 c.c. e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l’attività di elaborazione dati e di presentazione delle dichiarazioni fiscali non rientra tra quelle riservate ai dottori commercialisti e ragionieri.

La censura è fondata.

In argomento, va ribadito il principio secondo cui “L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.14085 del 11/06/2010, Rv.613443; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 953 del 16/01/2013, non massimata, e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018, Rv.648769).

Alla luce dei richiamati precedenti, pertanto, le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP, dell’ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell’ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 131 e 132 c.p.c. e 181 disp.att. c.c. perché la Corte di Appello avrebbe considerato soltanto le voci risultanti dalla fattura posta a base del decreto ingiuntivo, senza esaminare in concreto quale fosse stata l’attività svolta dal C. e da C. S.a.s.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano ancora l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la Corte territoriale avrebbe escluso il diritto al compenso senza considerare le risultanze della visura camerale di C.. S.a.s., che indica quale oggetto sociale l’attività di elaborazione dati, senza verificare le singole voci indicate in fattura e senza tener conto delle risultanze delle deposizioni testimoniali, riportate nel motivo, che dimostrerebbero che -in realtà- la prestazione svolta si risolveva in una attività di registrazione fatture, elaborazione dati e presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Le due censure, che possono essere trattate congiuntamente, sono assorbite dall’accoglimento della prima doglianza.

In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.