CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2019, n. 27509
Professionista – Avvocato – Opposizione a cartella esattoriale – Contributi previdenziali – Cassa Nazionale Forense – Mancato invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari ai fini IVA
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 4 dicembre 2013, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, proposta dall’avvocato A. G., avverso la cartella esattoriale per il pagamento della somma di euro 676,44 in favore della Cassa Nazionale Forense, a titolo di sanzione per il mancato invio delle comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari ai fini IVA, per gli anni 2000 e 2001.
2. La Corte di merito, in assenza della prescritta comunicazione della A. e in considerazione della natura della condotta omissiva, un illecito permanente con possibilità, per i soggetti obbligati, di provvedervi sempre, riteneva che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di consumazione dell’illecito coincidente con l’invio delle comunicazioni stesse, non fosse iniziato a decorrere e, conseguentemente, non poteva ritenersi maturata la prescrizione alla data di notificazione della cartella esattoriale.
3. La Corte territoriale riteneva, inoltre, inapplicabile, ratione temporis, la delibera della Cassa n.606 del 2008, entrata in vigore successivamente ai fatti sanzionati.
4. Avverso tale sentenza ricorre A. G., con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
5. Serit Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
6. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 17 e 19, legge n.576 del 1980, la ricorrente ritiene erronea l’interpretazione secondo cui la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa pecuniaria per omesso invio del modello 5 inizierebbe a decorrere dalla data di invio del modello e la qualificazione della condotta omissiva alla stregua di un illecito permanente. Assume che la previsione dell’art. 19, comma 2, della legge n.576 cit. attiene ai crediti contributivi e si estende agli accessori e alle sanzioni per le omissioni contributive, mentre nella specie si controverte esclusivamente della sanzione pecuniaria comminata dal comma 4 dell’art.17 della legge n.576 per l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione dell’ammontare del reddito professionale di cui ai commi precedenti. Assume, inoltre, che non si versa, nella specie, né nell’eventuale esercizio di un’azione disciplinare, non risultando più iscritta all’Albo dal Io febbraio 2001, né del recupero di contributi non versati, considerato che non risulta essere stata accertata, e contestata, la produzione di alcun reddito nei pochi mesi di esercizio della professione. Sostiene che l’obbligo di presentazione del modello 5 soggiace a termini precisi – trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi – e che l’eventuale condotta inadempiente non può dar luogo alla possibilità, per la Cassa, di irrogare una sanzione amministrativa per un tempo indefinito. Richiama, infine, la delibera n.606 del 2008 recante disciplina completa e dettagliata della prescrizione dei crediti contributivi, in tutti i profili.
7. Con il secondo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo, si duole dell’omessa valutazione di documenti inerenti all’intervenuta interruzione della prescrizione da parte della Cassa.
8. Il primo motivo è da accogliere.
9. Va innanzitutto premesso che l’argomentazione dei giudici del gravame che incentra la ratio decidendi evocando l’istituto dell’illecito permanente per qualificare la condotta inadempiente del mancato invio delle comunicazioni obbligatorie agli effetti del decorso della prescrizione, è del tutto fuorviante per aver adottato una categoria giuridica estranea al diritto civile.
10. Esaminando le norme che costituiscono la cornice normativa in cui si inscrive l’obbligo di comunicazione del professionista, osserva il Collegio che la legge n.576 del 1980 prevede, all’articolo 17, per gli iscritti agli albi degli avvocati l’obbligo di comunicare alla Cassa forense, entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché ¡I volume complessivo d’affari di cui all’art. 11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno.
11. L’obbligatorietà della comunicazione risulta confermata anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art. 17, comma 1, legge n. 576 cit.).
12. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d’affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
13. La sanzione, di natura amministrativa, per chi non ottempera all’obbligo di comunicazione o effettua una comunicazione non conforme al vero, consiste in una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l’anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata; tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine (art.17, comma 4, l.n.576 cit.).
14. Non si dubita, tra le parti, che si tratti di prescrizione quinquennale, coerentemente, del resto, con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, nel ricorso all’esame si controverte esclusivamente del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, laddove, come già accennato, i giudici del gravame, assumendo il perpetrarsi indefinitamente, nel tempo, della condotta inadempiente, hanno escluso del tutto che il termine prescrizionale possa iniziare a decorrere.
15. Ritiene invece il Collegio, in continuità con numerosi precedenti (v., da ultimo, Cass. n. 13639 del 2019), che il decorso del termine per l’esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa debba necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all’iscritto per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576 del 1980, così come previsto dal secondo comma dell’art.19 che recita: «Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data dì trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23».
16. Il consolidato orientamento di legittimità che riconnette il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, va ribadito non rinvenendosi, nella diversa tesi patrocinata dalla Cassa, argomenti decisivi per sottoporlo a rivisitazione (v., fra le tante, Cass. n. 17258 del 2018 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
17. Conseguentemente, nella vicenda all’esame del Collegio, tenuto conto del termine spirato per la presentazione del Modello 5 – trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi – in riferimento ai redditi per gli anni 2000 e 2001, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere, rispettivamente, dal primo dicembre 2001 e dal primo dicembre 2002 e le sanzioni amministrative erano, pertanto, già prescritte al momento della notificazione della cartella esattoriale (in data 21 ottobre 2008).
18. Rimane assorbito il secondo mezzo d’impugnazione.
19. In conclusione, la sentenza va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione a cartella e dichiara non dovuta la sanzione comminata dalla Cassa.
20. Le spese dell’intero processo si liquidano, in favore di A. G., come in dispositivo e seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione a cartella e dichiara non dovuta la sanzione comminata dalla Cassa; condanna la Cassa al pagamento delle spese liquidate, per compensi professionali, per il primo grado in euro 400,00, per il secondo grado in euro 500,00, per il giudizio di legittimità in euro 900,00, oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35873 - L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 318 - L'avvocato non iscritto alla Cassa Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’Albo Forense deve…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 24621 depositata il 14 agosto 2023 - L'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima, a prescindere dalla nazionalità, e «non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24025 - Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32116 - In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…