CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2020, n. 23663 – In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria