CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2021, n. 30612
Rapporto di lavoro – Revisione dell’inquadramento – Assegnazione della qualifica dirigenziale – Diritto – Accertamento
Fatti di causa
Con sentenza del 22 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda proposta da A.M. nei confronti della Regione Campania, alle cui dipendenze la prima era transitata con immissione nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all’art. 12 della legge regionale n. 730 del 1986, destinato a raccogliere il personale tecnico ed amministrativo – la M. era stata assunta quale architetto – reclutato a tempo determinato per sopperire alle esigenze organizzative della struttura affidata al Presidente della Regione Campania nella qualità di Commissario Straordinario di Governo cui faceva capo l’intervento nei territori interessati dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia e del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, riconoscendo, in luogo del richiesto accertamento del diritto dell’istante alla revisione dell’inquadramento nella VII qualifica funzionale attribuitole ai fini dell’immissione nel predetto ruolo ed alla conseguente assegnazione della richiesta I qualifica dirigenziale con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico, il diritto della M. a percepire le differenze retributive relative all’VIII qualifica funzionale a far data dall’epoca di inquadramento giuridico (18.4.1990) e condannando l’Ente al pagamento delle differenze retributive maturate.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario per derivare la lesione del diritto azionato dalla M. dalla deliberazione n. 7815 del 29.10.1998, successiva, quindi, alla data del 30 giugno 1998 indicata dalla legge quale termine iniziale della devoluzione della giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con cui la Giunta Regionale disponeva l’inquadramento della M. nella VIII qualifica funzionale, a suo dire, erroneamente dando attuazione alla precedente deliberazione della stessa Giunta Regionale n. 190 del 18.3.1997, che disponeva previo riesame degli atti di servizio di ciascun addetto, la riclassificazione del personale immesso nel ruolo ad esaurimento ex art. 12 I. n. 730/1986, con attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1.6.1990 presso la struttura commissariale (il passaggio alla Regione Campania era stato disposto con deliberazione n. 5073 del 12.12.1991) e riferite alla responsabilità di un incarico di lavoro particolare ma, di contro, l’infondatezza della pretesa azionata dalla M. all’inquadramento giuridico ed economico nella I qualifica dirigenziale, stante la non riconducibilità delle mansioni svolte, alla predetta data presso la struttura commissariale, a quell’inquadramento, in base all’accertamento compiuto in sede di gravame circa la congruità dell’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale operato dalla Regione sulla base della delibera n. 7815/1998 e la spettanza del medesimo sin dalla data dell’immissione nel ruolo ad esaurimento come pure della pretesa al risarcimento dei danni nelle distinte componenti del danno biologico, professionale e da perdita di chance rimasti sforniti di prova.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Campania Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha poi depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare, con riguardo ad una delle due distinte ratio decidendi che sostiene sorreggano la pronunzia della Corte territoriale, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, relativamente alla seconda, la violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme di diritto;
lamenta, da un lato, l’incongruità logica e giuridica dell’apprezzamento operato dalla Corte territoriale con riguardo alla riconducibilità delle mansioni svolte nel complessivo periodo di adibizione alla struttura commissariale alla rivendicata la qualifica dirigenziale; dall’altro, lamenta il travisamento della domanda, che la Corte territoriale avrebbe esaminato alla stregua dell’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, così mostrando di intenderla come volta alla rivendicazione di un superiore inquadramento in relazione all’esercizio di fatto di mansioni corrispondenti nonché la non conformità a diritto di una lettura del quadro normativo incidente sulla fattispecie come ostativo al riconoscimento, in difetto del superamento di apposito concorso pubblico, della qualifica dirigenziale.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale di rigetto della pretesa al risarcimento dei danni non patrimoniali connessi al demansionamento sofferto in relazione al mancato inquadramento nella I qualifica dirigenziale, rigetto che assume aver la Corte predetta motivato esclusivamente in relazione alla ritenuta infondatezza della pretesa al superiore inquadramento e senza considerazione alcuna per le prove offerte.
– Posto che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, il primo motivo raccoglie le censure dalla stessa mosse avverso distinte rationes decidendi che contestualmente sorreggono la decisione di rigetto del rivendicato diritto all’inquadramento nella I qualifica dirigenziale, è sufficiente rilevare l’inaccoglibilità di una sola delle sollevate censure per il rigetto di tale motivo, inaccoglibilità che si registra con riguardo al denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato in relazione alla mancata considerazione del complessivo cursus professionale della ricorrente presso la struttura commissariale, che, non solo non è configurabile, come riconosce la stessa ricorrente, avendo la Corte territoriale proceduto al noto procedimento trifasico anche con riguardo alle mansioni svolte nel ruolo di responsabile dell’Ufficio Viabilità Ambente e Territorio, conseguendone l’inammissibilità della censura, ma è anche sostenuto sulla base di un rilievo inconsistente sul piano logico e giuridico, affermandosi a p. 29 del ricorso che se l’inquadramento nell’VIII qualifica era quello corrispondente alle mansioni attribuite alla M. presso la struttura commissariale all’atto della sua assunzione, la successiva assegnazione della medesima al ruolo di responsabile di ufficio non poteva che essere riguardata come promozione e dar luogo al passaggio alla qualifica superiore data appunto dalla qualifica dirigenziale.
Di contro infondato risulta il secondo motivo, sottraendosi ad ogni censura la pronunzia della Corte territoriale di rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, correttamente fondato sulla ritenuta non imputabilità all’Ente dell’illecito, ormai esclusa l’illegittimità dell’atto di gestione del rapporto, che la ricorrente indica quale causa petendi della pretesa azionata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 07 febbraio 2020 - Riduzione nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24487 - E' escluso che il dipendente la cui domanda di mobilità sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza verificatasi nell'ente di destinazione ed abbia accettato la valutazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2020, n. 3468 - L'accertamento del diritto al superiore inquadramento presuppone, necessariamente, la diversità tra mansioni precedenti e mansioni successive mentre oggetto di tutela è il diritto del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14362 - In tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 27793 depositata il 30 ottobre 2019 - La relazione della società di revisione dei bilanci delle società commerciali, una volta messa a disposizione dell'ufficio tributario e/o del giudice tributario, va considerata un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2019, n. 27414 - Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…