CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2020, n. 20478 – In tema di blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, l. n. 247/2007 per le pensioni di reversibilità, l’importo-base sul quale calcolare l’eventuale superamento della soglia di otto volte il trattamento minimo, oltre la quale il blocco della perequazione di cui all’art. 1, comma 19, l. n. 247/2007, è destinato a operare, è costituito dal trattamento pensionistico al netto, e non al lordo, delle riduzioni derivanti dall’applicazione dei divieti di cumulo con gli altri redditi percepiti dal superstite