CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26262 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.; con il conseguente venir meno dell’unicità del rapporto, qualora il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare