CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26274
Inquadramento – CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici Non Economici – Svolgimento di fatto di mansioni riferite a livello superiore – Conseguimento automatico di posizione economica superiore – Esclusione
Fatti di causa
Con sentenza del 27 maggio 2015, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Busto Arsizio ed accoglieva la domanda proposta da C. V. nei confronti dell’INAIL, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento per il periodo 1.6.2004/30.11.2009 delle mansioni proprie dell’inquadramento superiore a quello posseduto di B1 implicante il trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento in B2 fino al 1.2.2008, allorché l’Istituto gli riconosceva detto inquadramento e, da quella data, in ragione dell’anzianità di oltre un biennio di fatto maturata in tale superiore posizione ordinamentale, il trattamento economico conseguente al previsto passaggio, assunto come automatico, nella posizione meramente economica di B3.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, nel valutare le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, avesse dato corretto seguito alla pronunzia resa dallo stesso Tribunale e poi confermata in appello sullo stesso oggetto, relativo alla spettanza del superiore inquadramento in B2, ma con riferimento ad un diverso periodo e che a ciò, decorso il biennio contrattualmente previsto, dovesse far seguito il riconoscimento del trattamento economico proprio della posizione B3 non contestato nella sua quantificazione dall’Istituto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il V..
Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso;
che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;
Ragioni della decisione
– Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 16 del CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici Non Economici 16.2.1999, 1362 e 1363 in relazione all’art. 9 del CCI 30.7.1999 e all’Allegato 1, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente attribuito allo svolgimento di fatto di mansioni del profilo B2 l’effetto giuridico del conseguimento di un posizione economica superiore che, ai sensi del richiamato art. 52, può derivare soltanto dall’inquadramento effettivo in B2.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 5, 9 e 11 CCNL per il Comparto Enti Pubblici Non Economici 1.10.2007, l’Istituto ricorrente ripropone con riferimento alla disciplina posta in materia di classificazione del personale in sede di rinnovo del contratto collettivo la medesima censura d cui al motivo che precede.
– Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento con riguardo alla questione, tempestivamente sollevata dall’Istituto ricorrente, dell’insussistenza del diritto del V. a vedersi corrispondere, per effetto dell’anzianità maturata per oltre un biennio nella posizione ordinamentale B2 al medesimo pacificamente spettante, del trattamento economico dovuto per effetto del conseguimento, contrattualmente previsto decorso il biennio di permanenza in B2, dello sviluppo economico in B3, dovendosi interpretare la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal CCNL di comparto 1.10.2007 (cfr. art. 11 e ss.) nel senso, viceversa disatteso dalla Corte territoriale, per cui i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così da evitare che il criterio legittimante l’accesso ai livelli di sviluppo economico e come tale destinato a riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro sia dato soltanto dal tempo di permanenza nelle singole posizioni, come viceversa ha finito per affermare la Corte territoriale riconoscendo spettante al ricorrente il trattamento economico di B3 una volta decorso il biennio di esercizio delle mansioni di B2.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione
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