CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 agosto 2019, n. 21811
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso per revocazione – Motivo – Contrasto con pregresso giudicato riferito ad annualità precedente – Insussistenza di vincolo di tipo conformativo-espansivo – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
1. La E.M. srl unip. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 5763/39/15 del 29 aprile 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania – adita per la revocazione della sentenza n. 9208/17/14 del 24 ottobre 2014, emessa dalla medesima CTR su avviso di accertamento Tarsu 2004/2008 – rigettava l’istanza ex artt. 395 nn. 4) e 5) cod.proc.civ. e 64 d.lgs. 546/92.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
– l’oggetto del contendere consisteva nella esatta determinazione delle superfici industriali produttive di rifiuti speciali asseritamente non assimilabili, ed autosmaltiti dalla società;
– questo aspetto di causa era stato specificamente dedotto nel contraddittorio tra le parti (tanto che, su di esso, la società aveva proposto un motivo di appello respinto dalla CTR con la citata sentenza n.9208), così da non poter essere considerato quale errore di fatto revocatorio ex art. 395 n.4) cit.;
– l’istanza di revocazione non poteva accogliersi neppure sotto il profilo, ex art. 395 n.5) cit., del mancato rilievo, da parte della sentenza n. 9208 cit., del sopravvenuto giudicato di cui in CTP Napoli 146/41/12 del 12 marzo 2012 (affermativa, per l’anno 2009, dell’autosmaltimento dei rifiuti prodotti su tale superficie), dal momento che quest’ultima sentenza non esplicava effetto preclusivo perché “non definitiva”.
Resiste con controricorso la Geset Italia spa in qualità di concessionaria del Comune di Somma Vesuviana (NA).
2.1 Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360, 1 co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 cod.civ. e 395 n. 5) cod.proc.civ.. Per avere la CTR respinto l’istanza di revocazione per contrasto con la sentenza CTP Napoli 146/41/12, assumendo che quest’ultima non fosse definitiva; mentre, alla data della decisione della sentenza CTR revocanda, questa sentenza era già passata in giudicato, come anche desumibile dall’attestato rilasciato dalla segreteria della CTP il 23 luglio 2015 (allegato al ricorso per cassazione).
Ancorché relativa all’annualità 2009, la sentenza in questione doveva inoltre estendersi, con effetto preclusivo dell’accertamento fattuale in essa svolto, anche alle annualità oggetto del presente giudizio (2004/2008).
2.2 II motivo è destituito di fondamento.
Va infatti considerato come nessuna ipotesi di contrarietà al giudicato ex art. 395 n.5) cod.proc.civ., unico profilo di revocazione ancora coltivato nel presente giudizio, sia nella specie configurabile, posto che: – la sentenza di cui si assume la definitività (peraltro solo oggi provata mediante allegazione del relativo certificato di segreteria ex articolo 124 cod.proc.civ.) riguardava una annualità di imposta (2009) diversa e successiva a quelle qui dedotte; – l’accertamento colà svolto concerneva un fatto materiale (smaltimento in proprio dei rifiuti speciali in forza di un determinato rapporto contrattuale con ditta terza) insuscettibile di effetto preclusivo espansivo sulle annualità precedenti, in quanto non durevole né relativo ad un presupposto di stabile qualificazione giuridica del rapporto tributario, bensì per sua natura mutevole e quindi necessitante di accertamento anno per anno.
Ricorre in proposito il costante orientamento di legittimità, secondo cui: “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili: ne deriva che, in tema di ICI, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta” (Cass.n. 7417/19, in materia di Ici ma sulla base di un principio valevole anche per la tassa rifiuti; così Cass. ord. nn.17760/18; 1300/18; 14719/13 ed innumerevoli altre).
In definitiva, per inficiare la sentenza CTR n. 9208, la società contribuente avrebbe dovuto contro di essa eventualmente proporre – in presenza dei relativi presupposti – ricorso per cassazione, e non istanza di revocazione per contrasto con pregresso giudicato, stante l’insussistenza in quest’ultimo di alcun vincolo di tipo conformativo-espansivo.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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