CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 aprile 2020, n. 8359
Avvocati – Giudiziali penali -Difensore d’ufficio – Liquidazione dell’onorario ex art. 116, D.P.R. n. 115/2002 – Condizioni – Previa dimostrazione dell’esperimento di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero – Necessità – Impossidenza dell’assistito – Prova – Esclusione – Ragioni – Fattispecie
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Presidente designato, con ordinanza resa il 15 gennaio 2018 e notificata a mezzo pec il 17 gennaio 2018, ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. G.G. ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2001 avverso il decreto del G.O.T. in data 12 settembre 2017, di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività espletata dal predetto professionista quale difensore d’ufficio di A.B., nell’ambito di procedimento penale dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria.
2. Il giudice dell’opposizione, pur avendo escluso l’obbligatorietà del preventivo espletamento della procedura prevista dall’art. 492-bis cod. proc. civ., ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi a carico dello Stato.
2.1. Il giudice dell’opposizione ha rilevato che l’avv. G. aveva esperito il procedimento monitorio, in esito al quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’assistito, e quindi aveva intimato atto di precetto, e tuttavia non aveva completato il pignoramento mobiliare, né aveva allegato visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per il luogo di residenza dell’imputato ovvero del PRA, sicché, in definitiva, non aveva dimostrato l’infruttuosità dell’esecuzione mobiliare né l’impossidenza dell’imputato quanto a beni immobili ed a ragioni di credito verso terzi.
3. L’avv. G. ricorre per la cassazione dell’ordinanza sulla base di due motivi. L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto difese in questa sede. Il ricorso, notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stato rimesso alla pubblica udienza dalla camera di consiglio del 12 giugno 2019. Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo è denunciata o falsa applicazione degli artt. 116 e 82 d.P.R. n. 115 del 2002 per contestare l’affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso da parte dell’Erario, il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, quarto comma, cod. pen. sarebbe tenuto ad attivare tutti gli strumenti di recupero coattivo, per dimostrare l’impossidenza della persona assistita legalmente.
2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla precedente pronuncia del medesimo giudicante, di segno opposto, in un giudizio di identico contenuto.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. La decisione impugnata propugna una interpretazione dell’art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di ufficio, non coerente con la ratio della norma.
La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui «1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio», configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.
Nella prospettiva anticipatoria, come già affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero – come avvenuto nella specie, con l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento mobiliare negativo – non anche provare l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.
4. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo, segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.
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