CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 aprile 2020, n. 8359 – Per la liquidazione dell’onorario ex art. 116, D.P.R. n. 115/2002 il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero non anche provare l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio