CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 aprile 2021, n. 11338 – Il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria solo quando “lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”