CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 aprile 2021, n. 11347
Cartelle esattoriali – Notifica – Prescrizione – Decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione – Irretrattabilità del credito contributivo
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’opposizione di F.B. avverso l’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà per crediti portati da 50 cartelle notificate negli anni precedenti e non opposte.
La Corte ha ritenuto che i vizi relativi alla mancata notifica di alcune cartelle avrebbero dovuto essere rilevati con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc da proporsi entro 20 giorni e che pertanto, stante l’inosservanza di tale termine l’eccezione era inammissibile.
Circa la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle la Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale e che, dunque, la prescrizione non si era perfezionata ad esclusione della cartella notificata il 10/4/2001 per l’importo di Euro 15.563,23 in ordine alla quale non risultavano atti interrativi ed, in particolare, la notifica dell’avviso di intimazione in data 12/3/2005 non risultava dagli estratti dell’archivio informatico.
2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Equitalia Nord con due motivi. Rimasto intimato B. si è costituito l’Inps aderendo alle censure e rilevando che, comunque, legittimato passivo per i vizi formali era solo Equitalia.
Ragioni della decisione
3. Equitalia denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.
Censura l’affermata intervenuta prescrizione anche del credito portato dalla cartella n 02220000080567347000.
Rileva che fin dal primo grado aveva dedotto la notifica del fermo amministrativo nel 2006 e depositato l’avviso di ricevimento del 15/9/2006. Con tale atto l’agente della riscossione aveva esposto il proprio credito nei confronti del B. nel quale era ricompreso l’importo portato dalla citata cartella.
Osserva che la notifica era avvenuta presso la residenza del destinatario e costituiva valido atto interruttivo della prescrizione, ma la Corte non aveva neppure accennato a detta produzione; che in precedenza le cartelle erano state notificate tra il 2003 ed il 2006 e che la notifica preventiva dell’iscrizione ipotecaria era avvenuta nel corso del 2013 nel rispetto del termine decennale.
4. Con il secondo motivo denuncia nullità parziale per omessa pronuncia (art. 360 n 4 cpc) in relazione all’interruzione della prescrizione relativa alla cartella di cui sopra.
5.Il ricorso deve essere rigettato, previa parziale correzione della motivazione.
6. Va, in primo luogo rilevato, circa la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, che deve trovare applicazione il principio enunciato da SSUU n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010).
Sotto tale profilo la motivazione della Corte d’appello è rimasta.
7. Né potrebbe opporsi la formazione del giudicato interno circa la durata decennale della prescrizione per non essere stata oggetto di censure in appello, né nel presente giudizio.
Va qui ribadito il principio affermato più volte da questa Corte secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, n. 24783/2018, n 10760/2019 ).
8. Nella specie le censure formulate dalla ricorrente in ordine all’avvenuta interruzione della prescrizione consentono a questa Corte di riesaminare l’intera questione „anche sotto il profilo della prescrizione, applicabile/non essendosi formato giudicato interno sulla mera affermazione dell’applicabilità del termine decennale riguardo al credito dichiarato prescritto dalla Corte d’appello di Brescia.
9. Sulla base delle considerazioni che precedono, applicata la prescrizione quinquennale, pur considerando l’efficacia interruttiva della prescrizione del preavviso di fermo amministrativo (funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria e altresì valido come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento: cfr. Cass. n. 5469/19), va evidenziato che fra la prima interruzione (15.9.06, notifica del fermo amministrativo) e la seconda (notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta nel 2012) sono comunque decorsi più di 5 anni.
10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese di causa in quanto B. è rimasto intimato.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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