CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 aprile 2021, n. 11348
Riscossione – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica nei confronti di uno dei coobbligati in solido – Interruzione del termine di prescrizione
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 9.1.2015, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato le cartelle esattoriali con cui era stato ingiunto a Centro Servizi Assistenziali s.r.I., quale condebitore solidale, il pagamento di contributi e premi omessi tra il 2000 e il 2006 da Cooperativa Servizi A. soc. coop. soc. p.a. onlus, da cui Centro Servizi Assistenziali s.r.l. era derivato per scissione del 18.10.2005.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, incontroversa essendo l’applicazione alla fattispecie dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui la notifica della cartella deve avvenire entro un anno dall’iscrizione a ruolo, la notificazione delle cartelle al condebitore in solido, avvenuta solo nell’aprile 2011, non potesse impedire la decadenza dall’iscrizione a ruolo, nemmeno considerando la tempestività della loro notifica al debitore principale, non essendo applicabile in materia di decadenza la previsione che l’art. 1310 c.c. detta per l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti dei coobbligati.
Contro tali statuizioni hanno proposto ricorso dapprima l’INAIL e poi Equitalia Nord s.p.a.; Centro Servizi Assistenziali s.r.l. ha resistito con controricorso ad entrambe le impugnazioni, l’INAIL ha proposto ricorso incidentale al ricorso successivo. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli dall’INAIL ed è rimasto intimato nel ricorso successivo; Equitalia Nord s.p.a è a sua volta rimasta intimata nel ricorso proposto dall’INAIL. Centro Servizi Assistenziali s.r.l. ha depositato memoria contenente questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, nell’interpretazione datane da ult. da questa Corte con ordinanza n. 2545 del 2018.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso principale (riprodotto anche nel ricorso incidentale al ricorso successivo di Equitalia Nord s.p.a.), l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, e 2966-2967 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che, riguardando l’azione esecutiva premi relativi all’anno 2005 ed essendo stato il ruolo reso esecutivo in data 25.10.2006, nessuna decadenza dall’iscrizione a ruolo poteva in specie configurarsi, essendo stato per contro rispettato il disposto dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 46/1999, e dovendo comunque la notifica ad uno dei condebitori in solido interrompere la decadenza di cui all’art. 25, d.P.R. n 602/1973, anche nei confronti degli altri coobbligati, ed altresì per non avere i giudici di merito comunque esaminato la fondatezza della pretesa.
Con l’unico motivo del ricorso successivo, Equitalia Nord s.p.a. si duole di violazione degli artt. 1310, 2966 e 2967 c.c., nonché dell’art. 25, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte di merito ritenuto che la notifica della cartella nei confronti di uno dei coobbligati in solido non impedisse la decadenza dall’iscrizione a ruolo nei confronti degli altri.
Ciò posto, la censura del ricorso principale è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, e succ. mod. e integraz., non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l’art. 18, d.lgs. n. 46/1999, pur prevedendo l’estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. n. 602/1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa «salvo quanto previsto dagli articoli seguenti», ossia dagli artt. 24 e 25, d.lgs. n. 46/1999, cit., i quali, con riferimento a tali crediti, debbono ritenersi latori di una disciplina speciale per l’iscrizione a ruolo e la relativa opposizione (così Cass. n. 12631 del 2014).
A tale principio, successivamente ribadito da Cass. nn. 22436 del 2015, 7093 del 2018 e 9012 del 2019, intende il Collegio assicurare continuità, non senza ricordare che, in ogni caso, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (così Cass. n. 14149 del 2012 e numerosissime successive conformi); ed è appena il caso di aggiungere che nessun giudicato interno potrebbe in specie configurarsi circa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, cit., essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, potendo il giudicato interno determinarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza che sia costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto giuridico e sia suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, l’impugnazione che sia motivata con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (com’è accaduto nella specie, avendo l’INAIL precisamente contestato l’effetto giuridico della decadenza dall’iscrizione a ruolo) riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24783 del 2018, 10760 del 2019, 8645 del 2020).
L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso successivo e del ricorso incidentale e priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, nell’interpretazione datane da ult. da questa Corte con ordinanza n. 2545 del 2018, riguardando una norma da ritenersi inapplicabile alla fattispecie.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, assorbiti il ricorso successivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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