CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2019, n. 2432
Datori di lavoro agricoli – Inps – Scadenza del termine per il pagamento dei contributi dovuti – Prescrizione del credito contributivo
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 1302/2016, depositata il 18.7.2016, accoglieva il gravame dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Lecce n. 1151/2015 che, ritenuta la prescrizione del credito contributivo di cui all’avviso di addebito opposto dalla Società Cooperativa “La P.” a r. I., aveva dichiarato l’estinzione del medesimo credito e condannato l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di causa.
A sostegno della decisione di riforma la Corte territoriale rilevava che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli dovesse individuarsi nella data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi medesimi e non nella data di scadenza del termine per l’invio della denuncia DMAG, secondo quanto ritenuto invece dal tribunale; ciò perché, ai sensi dell’articolo 1185, comma 1° c.c., il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza ed è dunque logico desumere che il termine di prescrizione di un diritto di credito non possa iniziare a decorrere prima che sia scaduto il termine di adempimento della relativa obbligazione. A nulla rilevava, invece, secondo la Corte d’Appello, l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado in base alla quale l’Inps, già dal giorno in cui riceve le denunce trimestrali di manodopera agricola, sarebbe in grado di verificare la corrispondenza delle retribuzioni imponibili denunciate con quelle da dichiarare a norma di legge e, pertanto, di richiedere all’azienda le relative differenze contributive. Ciò in quanto, da un lato, l’azienda potrebbe sempre integrare il versamento contributivo entro il termine di scadenza della relativa obbligazione, e dall’altro, l’Istituto non sarebbe legittimato, prima della scadenza del suddetto termine, a richiedere alcun versamento integrativo. La Corte d’Appello richiamava infine la giurisprudenza di questa Corte la quale aveva escluso che la presentazione di un modello DM 10 costituisca atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione (Cass. n. 14826/2002, n. 19334/2003) trattandosi di un atto che – avendo come scadenza il giorno 20 di ogni mese (secondo il disposto dell’art. 1 del D.M. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983) – interviene in un momento che precede l’inizio della prescrizione del credito dell’Istituto previdenziale (che può essere fatto valere solo dopo la suddetta data di scadenza).
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Società Cooperativa La P. a r.l. con un motivo di censura illustrato da memoria al quale l’Inps ha resistito con controricorso;
Ragioni della decisione
1 – Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 comma 9 della legge numero 335/1995, dell’articolo 6 comma 14 decreto-legge 536/1987, dell’articolo 18 decreto legislativo 241/1997, dell’articolo 1 comma 6 decreto-legge numero 2/2006, dell’articolo 116 comma 8 legge 388/2000, degli articoli 1185 e 2935 c.c. (in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.), da cui, secondo la ricorrente, si evince che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Corte d’Appello, ricevute le denunce trimestrali, che non contengono alcuna autoliquidazione, l’Inps dispone di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del proprio credito contributivo e deve calcolare le somme dovute dal datore di lavoro, rimettendogli il modello F24 per il pagamento. L’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ed il correlativo diritto in favore dell’Inps sorgono contestualmente all’assunzione di un lavoratore dipendente; il legislatore poi ha introdotto un meccanismo per la quantificazione dell’onere contributivo fondato sulla collaborazione del datore di lavoro, il quale è tenuto per i contributi agricoli a comunicare all’ente previdenziale entro il mese successivo al trimestre di riferimento i rapporti di lavoro intrattenuti e gli altri elementi utili alla liquidazione delle somme dovute. Dal momento della comunicazione della denuncia della manodopera agricola (DMAG), l’Inps è messo nelle condizioni di determinare l’onere contributivo a carico dell’azienda e ad esigere il pagamento del dovuto; il mancato pagamento entro la data prevista comporta soltanto l’applicazione delle sanzioni che implica l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento e presuppone l’esigibilità del correlativo diritto di credito già prima della scadenza del termine a partire dal quale il legislatore ha previsto l’applicazione delle onerose sanzioni stabilite dall’articolo 116 citato.
2 – Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dall’INPS di inammissibilità del ricorso per tardività, dal momento che il ricorso è stato notificato il 29 dicembre 2016, mentre la sentenza d’appello, depositata il 18.7.2016, non risulta ritualmente notificata al procuratore costituito ai sensi degli artt. 326, 325 e 170 c.p.c.
3 – Nel merito il motivo è infondato, per avere la Corte di merito correttamente applicato la regola per cui la prescrizione comincia a decorrere solo alla scadenza del termine, fissato dalla legge, per il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro. L’art. 2935 del codice civile, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto ed alla possibilità, per il creditore, di azionare la relativa tutela, negata se non richiesta tempestivamente.
La tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui l’Inps potrebbe richiedere il pagamento ben prima della scadenza del termine fissato dall’art.6, comma 14, del decreto-legge n. 536 del 1987, trascura di valorizzare la ratio della disposizione, recante la previsione di un termine, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il pagamento, all’evidenza posto in favore del debitore dell’obbligazione contributiva, consentendogli di non adempiere la prestazione immediatamente ma di rinviarne l’adempimento ad un tempo successivo, nel qual caso è dunque precluso, al creditore, pretendere il pagamento prima della scadenza. Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure contenute nel primo motivo sono infondate.
L’ente previdenziale, fino a quando l’azienda può effettuare il pagamento, non può esercitare un’azione di adempimento, semplicemente perché la condotta inadempiente del datore di lavoro può darsi solo alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, allorché il credito dell’ente gestore diventa esigibile e il relativo diritto «può essere fatto valere», in applicazione, anche per le obbligazioni contributive, del criterio generale dell’art. 2935 cod.civ.
Il modello DMAG altro non è che la denuncia, da parte del datore di lavoro, dei dati occupazionali (giornate, numero dei lavoratori) e retributivi, dei codici di individuazione delle zone tariffarie, del tipo di contratto, della sua posizione assicurativa, alla presentazione del quale non sorge un diritto azionabile «alla determinazione dei contributi dovuti in forza dei rapporti di lavoro intercorsi nel trimestre, già sorto per effetto di detti rapporti», come asserisce la parte ricorrente, atteso che solo in un momento successivo, con l’invio al datore di lavoro del modello F24, l’onere economico, corrispondente all’obbligazione contributiva, viene quantificato e, dunque, solo da quel momento il debitore dell’obbligazione contributiva conosce la misura dei contributi dovuti e può adoperarsi per l’adempimento nei termini di scadenza fissati per legge.
In particolare, per gli operai agricoli, l’art. 6, quattordicesimo comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 disponeva: «le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali …, devono essere presentate, … entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate … le denunce relative agli operai a tempo indeterminato … La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d’ufficio per ciascun trimestre dell’anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale … alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell’anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell’anno successivo». I termini per il versamento sono stati, poi, fissati al giorno 15 del mese di scadenza (ex art. 18, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vigente dal 12 agosto 1997), nuovamente modificati, fissandoli al giorno 16 del mese di scadenza (ex art. 2, comma 1 lett. b) decreto legislativo 12 novembre 1998, n. 422, vigente dal 24 dicembre 1998).
Il favor debitoris, costituente la ratio di tali previsioni, comporta, in definitiva, che prima delle predette scadenze l’INPS non possa pretendere l’adempimento dell’obbligazione contributiva e, conseguentemente, che il termine prescrizionale decorra solo alla scadenza dei predetti termini.
4 – Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
5 – Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art.13,comma 1-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2200,00, di cui € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 -bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 marzo 2021, n. 5823 - La prescrizione comincia a decorrere solo alla scadenza del termine, fissato dalla legge, per il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2020, n. 19681 - Dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali ed assistenziali rateizzati la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 2882 depositata il 27 marzo 2024 - L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28778 - In materia di prescrizione dell’azione restitutoria il relativo termine comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2359 depositata il 25 gennaio 2023 - La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…