CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2020, n. 2013

Inail – Rapporti di collaborazione – Domanda accertamento della non assoggettabilità all’assicurazione obbligatoria dell’attività parasubordinata e part time – Rigetto – Infortunio in itinere – Copertura assicurativa

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1/2014, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado resa nei confronti dell’Università degli Studi di Firenze, ha rigettato la domanda di accertamento della non assoggettabilità all’assicurazione obbligatoria ex d.lgs. n. 38 del 2000 e t.u. n. 1124 del 1965 dell’attività parasubordinata e part time svolta da numerosi studenti che avevano intrattenuto con l’Università rapporti di collaborazione ex art. 13 l. n. 390 del 1991 nel periodo gennaio 2003 – giugno 2007.

2. L’Università di Firenze, in relazione alla espressa pretesa dell’INAIL derivata da attività ispettiva seguita ad infortunio in itinere occorso ad una studentessa, aveva sostenuto la tesi secondo la quale l’art. 13 l. n. 390 del 1991, nel consentire agli Atenei di disciplinare forme di collaborazione con gli studenti aventi ad oggetto attività connesse ai servizi resi, retribuite ma con certe esclusioni e con obbligo per le Università di provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni, esaurisce la disciplina di questo speciale rapporto collaborativo e, dunque, la sottrae per specialità alla regola generale dell’obbligo di corrispondere il premio assicurativo.

3. La Corte d’appello ha rilevato che l’obbligo assicurativo generale relativo alle attività di lavoro parasubordinato, insussistente al momento di entrata in vigore della legge n. 390 del 1991, è stato introdotto dal d.lgs n. 38 del 2000 all’art. 5, e da ciò deriva che la previsione della legge n. 390 del 1991 (di assicurare l’attività in forma diversa) è stata superata dalla estensione dell’operatività dell’obbligo assicurativo presso l’Inail a tutte le ipotesi di lavoro parasubordinato.

4. Neppure, ad avviso della Corte territoriale, può ravvisarsi un rapporto di specialità tra le due norme sopra citate perché gli aspetti peculiari del tipo di rapporto collaborativo in esame (causa mista di agevolazione del percorso universitario per i più meritevoli e prestazione resa, che si risolve nelle sole modalità di reclutamento che privilegiano il merito e la soglia di reddito) non sono sufficienti a fondare un tipo speciale rispetto allo schema generale della parasubordinazione.

5. Allo stesso modo la esclusione di obblighi tributari in favore dello studente, configura solo un vantaggio fiscale discrezionalmente riconosciuto dalla legge e non impedisce l’accertamento giudiziale della sussistenza della parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c., ancora ammessa nella organizzazione della pubblica amministrazione. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto integrato anche il requisito oggettivo dell’obbligo assicurativo in ragione della accertata utilizzazione da parte degli studenti di computers, con diffuso rischio ambientale di natura elettrica.

6. Avverso tale sentenza ricorre l’Università degli Studi di Firenze, che nelle more del giudizio ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore per rinunzia del precedente, con tre motivi.

7. Resiste l’Inail con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.5), c.p.c., si deduce contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per aver contraddittoriamente argomentato, dopo aver annunciata l’analisi della specialità della <norma> sulla specialità della < fattispecie concretai In sostanza, la ricorrente coglie un vizio motivazionale nell’argomentazione utilizzata dalla sentenza impugnata che, pur dando atto che il rapporto di collaborazione degli studenti ex art. 13 l. n. 390 del 1991 presenta caratteri di specialità, non ha riconosciuto la medesima relazione di specialità tra tale disciplina normativa e quella imposta dall’art. 5 d. Igs. n. 38 del 2000.

2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 38 del 2000 in luogo della normativa speciale di cui alla legge n. 390 del 1991 in merito alle collaborazioni studentesche, nonché violazione dell’art. 12 delle disp. prel. al cod.civ. e dell’art. 15 c.p. in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva proceduto al confronto tra le due fattispecie astratte al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di specialità tra le stesse, sì da giungere alla conclusione che la legge successiva generale non può derogare alla legge speciale.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’insufficiente motivazione in ordine al profilo della mancanza di specificazione delle ragioni per le quali si deve ritenere obbligatoria l’assicurazione vigente presso l’Inail per gli studenti collaboratori, con consequenziale violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 38 del 2000. In particolare, la ricorrente deduce che dall’art. 5 citato si evince solo un generico obbligo di assicurazione dei lavoratori parasubordinati ma ciò non spiega perché gli studenti collaboratori (regolarmente assicurati presso altra assicurazione) avrebbero dovuto assicurarsi obbligatoriamente presso l’INAIL.

4. Il primo motivo è inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’attuale testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019). E’ proprio tale tipo di censura che il motivo intende attribuire alla sentenza impugnata, posto che non viene indicato alcun fatto storico decisivo e dibattuto le parti che sarebbe stato omesso, ma si denuncia un percorso logico ritenuto contraddittorio.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Quest’ultimo va epurato dal profilo relativo alla insufficiente motivazione, che è inammissibile dal momento che ai sensi del dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili. La sentenza impugnata non soffre di tali vizi e la questione esaminata ha rilievo esclusivamente giuridico.

6. In sostanza, si tratta di appurare se con la introduzione dell’art. 5 d.lgs. n. 38 del 2000 sia stato modificato il regime di legge previsto per coprire il rischio, derivante dall’attività di collaborazione resa con mezzi elettrici e computers, cui gli studenti collaboratori sono esposti e che l’art. 13, secondo comma, della legge n. 390 del 1991 (oggi abrogato ex d.lgs. n. 68 del 2012) aveva regolato con la previsione dell’obbligo imposto alla Università di stipulare, per la copertura del rischio infortuni, polizze assicurative private.

7. Ad avviso della sentenza impugnata, l’estensione dell’obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati ha in concreto assorbito la vecchia previsione, anche se il rapporto degli studenti collaboratori mostra caratteri specifici. L’Università di Firenze critica tale argomento, ritenendo che si debba applicare il criterio interpretativo della specialità della norma precedente che, quindi, in base al principio generale espresso dall’art. 15 c.p. ma valevole nell’intero ordinamento, non può essere derogata dalla successiva norma generale.

8. La questione controversa pone la necessità di confrontare i testi delle due disposizioni al fine di coglierne innanzitutto l’effettiva reciproca incompatibilità e, quindi, di individuare il criterio risolutore del conflitto tra le disposizioni interessate.

9. L’art. 13, comma 2, l. n. 390 del 1991, ratione temporis applicabile, prevede(va) che <2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni>.

10. L’art. 5 d.lgs. n. 38 del 2000, intitolato <Assicurazione dei lavoratori parasubordinati> prevede <1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall’articolo 1 del testo unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti, 2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo e’ ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente […].

11. Il confronto restituisce una valutazione di incompatibilità dell’applicazione di entrambe le disposizioni alla fattispecie della collaborazione degli studenti universitari sopra descritta, posto che la previsione dell’obbligo di stipulare polizze private a copertura del rischio da infortunio non può che porsi in termini alternativi rispetto all’obbligo di assicurare il medesimo rischio presso l’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail. In altri termini il principio ispiratore di entrambe le discipline assicurative è il medesimo ma la regolamentazione è differente.

12. Una volta verificata l’effettiva incompatibilità applicativa delle due disposizioni per effetto della successione di leggi, va affermato che il criterio primario di risoluzione di tale tipo di contrasto tra disposizioni derivate da due fonti primarie è quello cronologico, fissato in via generale dall’art. 15 delle preleggi; secondo tale criterio, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

13. Si è correttamente osservato che l’ordinamento ha affidato all’interprete il compito di verificare l’effettiva realizzazione di un effetto abrogativo tacito ed in proposito questa Corte di cassazione ha elaborato il principio, che qui va riaffermato, secondo il quale l’incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che realizza una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra (Cass. n. 1429 del 2002; n. 10053 del 2002).

14. Inoltre, si è pure chiarito (Cass. n. 4420 del 1995) che il principio “lex posterior generalis non derogai priori speciali” – che si giustifica per la migliore e più adeguata aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione – non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell’applicazione della legge successiva, allorquando dalla lettera e dal contenuto di detta legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva.

15. Nel caso di specie, l’intento del legislatore del 2000, mantenuta comunque una logica selettiva e non universale di copertura assicurativa, fatto palese dalla lettura delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 38 del 2000 sull’allargamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, è stato quello di procedere ad una ulteriore espansione dei soggetti tutelati anche per rispondere all’invito proveniente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che già aveva sollecitato il legislatore ordinario a superare il sistema rigido di indicazione di singole categorie di soggetti (Corte Cost. n. 310 del 6/15 luglio 1994).

16. Da tali elementi intrinseci alla ratio legis si evince con chiarezza che, quanto alla disciplina dell’obbligo di assicurazione per il caso di infortunio e malattia che è attribuito dall’ordinamento all’INAIL, la specifica previsione contenuta nell’ art. 13, comma 2, l. n. 390 del 1991 di assicurare l’evento con le forme assicurative private, ha cessato di operare con l’entrata in vigore dell’art. 5 d.lgs. n. 38 del 2000.

17. Non avrebbe, infatti, alcuna plausibile ragion d’essere – sussistendo il medesimo rischio oggettivo – la sottrazione di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa intercorrente con l’Università, dalla generale fattispecie assicurativa obbligatoria prevista per le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili alla nozione di parasubordinazione di cui all’art. 409 c.p.c., esistente all’epoca dei fatti di causa (antecedentemente alla introduzione delle collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015).

18. Tale interpretazione, conforme alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata che pretende l’applicazione della regola che a parità di rischio debba corrispondere parità di tutela indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro è prestato (cfr. Corte Cost. n. 476 del 1987; Corte Cost. n. 332 del 1992), non è contraddetta dal rinvio operato dall’art. 5 d.lgs. n. 38 del 2000 ai lavoratori parasubordinati di cui all’art. 49, comma 2, lettera a) [nel testo vigente sino al 31 dicembre 2000], del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19.  Il rinvio alla norma tributaria, infatti, non assume il rilievo di presupposto applicativo dell’obbligo assicurativo presso l’INAIL ma solo di fattore descrittivo della platea dei lavoratori parasubordinati a cui la tutela assicurativa è estesa dalla nuova legge e, dunque, non si pone in contraddizione con la previsione della esenzione fiscale sui redditi erogati dall’università che l’art. 13 l. n. 390 del 1991 prevedeva prima della sua abrogazione.

20. Il rinvio del d.lgs. n. 38 cit. è chiaramente finalizzato unicamente ad indicare, in modo forse non del tutto appropriato data la finalità dell’intervento normativo, l’estensione dell’obbligo all’intera categoria dei soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore di altri.

21. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.