CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2018, n. 13475
Destituzione/licenziamento – Mancato accoglimento istanze di ferie – Assenza arbitraria dal lavoro – Tardività del ricorso
Fatti di causa
1. S.B. adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la illegittimità del provvedimento di destituzione/licenziamento intimatogli in data 19.2.2014 dalla datrice di lavoro A.T.N. s.r.l., ai sensi dell’art. 46 n. 16 Regolamento all. A al R.D. 08/01/1931 n. 148 e, comunque, dell’art. 2119 cod. civ., per assenza arbitraria dal lavoro protrattasi oltre cinque giorni .
2. Il giudice adito, con ordinanza ai sensi dell’art. 1 comma 49 Legge 28/06/2012 n. 92, rigettava il ricorso con statuizione confermata sede di opposizione.
3. La Corte di appello di Genova ha rigettato il reclamo del B. avverso la sentenza di primo grado.
3.1. Ha ritenuto, in sintesi, il giudice di appello che la condotta del dipendente il quale, pur consapevole del mancato accoglimento delle due istanze di ferie da parte della società datrice, era ugualmente partito per una vacanza già prenotata restando assente per i giorni 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre 2013 mentre per il giorno 26 dicembre vi era stata precostituita indisponibilità per lo svolgimento del turno di servizio festivo che l’azienda era comunque tenuta a garantire, andava ricondotta all’ipotesi si cui all’art. 45 n. 16 del Regolamento cit. che punisce con la destituzioni l’assenza arbitraria dal servizio per oltre cinque giorni e non, come preteso dal B., all’ipotesi meno grave di cui all’art. 43.2. del Regolamento; la prestazione, nelle more, di attività lavorativa da parte del dipendente nulla rivelava rispetto all’intento datoriale di valorizzare l’inadempimento come causa impeditiva della prosecuzione del rapporto di lavoro.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.B. sulla base di tre motivi ; gli intimati A.T.T.N. s.r.l. e C.T.T.N. s.r.l., quest’ultima già costituita nella fase di merito quale affittuaria dell’azienda destinataria degli effetti della eventuale pronunzia di accoglimento ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. e 2112 cod. civ., hanno resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione delle controricorrenti di tardività del ricorso per cassazione per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di appello, prescritto dall’art. 1, comma 60, Legge 92/2012 al fine della valida impugnazione della decisione resa in sede di reclamo.
1.1. La eccezione è fondata. Questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 1 comma 62 della legge 28 giugno 2012 n. 92 deve essere proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa se anteriore. La comunicazione via p.e.c. a cura della cancelleria fa decorrere il termine ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza. A tal fine, infatti, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne eventualmente l’impugnazione (cfr. in termini Cass. 23/08/2016 n. 17251; Cass.16/05/2016 n. 10017). Diversamente, il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ..
1.2. Nel caso di specie dal documento n. 31, tratto, per come non contestato, dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, depositato con il controricorso, si evince che in data 27.7.2015 la Cancelleria della Corte di appello di Genova ha provveduto, “ai sensi del DL n. 179/2012” alla comunicazione, a mezzo \ posta elettronica certificata, della sentenza impugnata ai difensori delle parti e, per quel che qui rileva, all’Avv. M.P., procuratore di S. B. odierno ricorrente. Dal documento in oggetto risulta altresì che alla comunicazione è stato allegato il testo della sentenza qui impugnata.
1.3. Da quanto ora rilevato consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato a mezzo del servizio postale con atto spedito in data 26.1.2016 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 1 comma 62 Legge n. 92/2012 cit..
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell’odierno ricorrente e liquidate complessivamente in favore delle parti controricorrenti, costituitesi con un unico controricorso, nella misura di cui al dispositivo.
4. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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