CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2019, n. 14684 – Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part – time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa