CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2020, n. 10261
Tributi – Imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale – Trust – Liquidazione delle imposte – Soltanto all’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale veniva pretesa la tassazione in misura proporzionale, ai fini dell’imposta di successione e donazione e ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale, di un atto con il quale la sig.ra L.A.M.A.R. istituiva un trust, destinandovi con successivo atto di dotazione una serie di beni costituendosi essa stessa, e dopo la sua morte i figli, come beneficiario, atto sottoposto dal notaio G. a registrazione a tassa fissa. Il ricorso era rigettato in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso il notaio G.;
2. Con il primo motivo di ricorso, che assume valore assorbente, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, in quanto erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto che l’atto istitutivo del trust, perché diretto a costituire un vincolo di destinazione, fosse – per ciò solo – soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni;
3. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui «Poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario» (Cass. n. 16699 del 2019; v. anche Cass. n. 19167 del 2019 : «In tema di trust, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.»; v. anche Cass. n. 19319 del 2019, che concerne la vicenda di ulteriori atti di dotazione nei confronti del medesimo trust oggetto del presente giudizio in discussione);
4. Sicché il ricorso deve essere respinto. In ragione del recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale cui si è fatto riferimento appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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