CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2020, n. 16496 – Agli effetti penali la iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di pignoramento della quota societaria, sebbene equiparabile alla trascrizione nei registri immobiliari ai fini della procedura esecutiva, non rileva invece agli effetti dell’integrazione del reato di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento, non può esservi dubbio che sin dal momento in cui il debitore abbia ricevuto l’ingiunzione prevista dall’art. 492 cod. proc. civ. da parte dell’ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre i beni individuati e dei quali abbia la titolarità all’atto del pignoramento