CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2018, n. 30908
Addetti alle pulizie – Società appaltatrice – Crediti retributivi e contributivi – Danno non patrimoniale – Responsabilità solidale – Natura pubblica del committente
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di A.H. e altri nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano e della Cooperativa Servizi Società Cooperativa in liquidazione, rivolta a sentir condannare in solido la prima al pagamento dei crediti retributivi e contributivi e del danno non patrimoniale spettante loro quali addetti alle pulizie dei locali della Provincia committente di un appalto.
La Corte territoriale, diversamente dal Giudice di prime cure, che aveva accolto il ricorso dei lavoratori nei soli confronti della Società appaltatrice, ha dichiarato la Provincia Autonoma di Bolzano solidalmente responsabile per il pagamento degli emolumenti rivendicati dagli appellanti nella misura risultante dai conteggi accertati in primo grado e divenuti definitivi in appello.
Attraverso un’interpretazione dell’art. 1, co.2 del d.lgs. n.276 del 2003 svolta alla luce dell’art. 6 della legge delega n. 30 del 2003, la Corte territoriale è giunta a preferire, tra le varie interpretazioni asseritamente ritenute possibili, quella basata sul riconoscimento della responsabilità solidale tra i soggetti del contratto di appalto, nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dello stesso, senza ritenere che a ciò fosse da ostacolo la natura pubblica del committente.
Sebbene l’art. 1, co.2, del d.lgs. n. 276 del 2003 paia voler escludere l’applicazione dell’intero decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni, secondo la Corte d’Appello, l’interpretazione della norma citata, alla luce della legge delega, impone di considerare come una endiadi la formulazione “il decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e… per il loro personale” in esso contenuta, la quale starebbe in luogo dell’espressione “per il personale delle pubbliche amministrazioni”, facendo sì che la p.a. sia esclusa dall’applicazione del d.lgs. n.276 del 2003 quando opera nella veste di datore di lavoro pubblico, ma non anche quando agisce come di committente di un appalto.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Provincia Autonoma di Bolzano con cinque motivi, illustrati da memoria, cui resistono A.H. e i suoi litisconsorti con controricorso, mentre la Cooperativa Servizi Società Cooperativa rimane intimata.
Ragioni della decisione
Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la lettura dell’art. 1, co.2, del d.lgs. n. 276 del 2003 proposta dalla Corte territoriale, il quale dispone: “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. Erroneamente il Giudice dell’Appello avrebbe ritenuto il principio derogato da disposizioni quali gli artt. 6 e 76 dello stesso decreto legislativo, dei quali il primo autorizza alcune pubbliche amministrazioni a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il secondo individua le Province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro. La ricorrente obietta che tali norme, aventi tutt’altra finalità da quella voluta dal Giudice dell’Appello, non costituiscono eccezioni alla regola generale, che esclude la responsabilità solidale della pubblica amministrazione committente nei confronti degli obblighi assunti dall’appaltatrice verso i dipendenti ai sensi dell’art. 29, co.2, del d.lgs. n.276 del 2003.
Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29, co.2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione alle modifiche ad esso successivamente apportate, in particolare, dall’art. 9, comma 1, del d.l. n.76 del 2013, convertito con legge n.99 del 2013, in cui l’esclusione della responsabilità solidale ha ricevuto una conferma, di tal che nessuna deroga all’art. 29, co. 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 sarebbe stata autorizzata dal legislatore, come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo la quale, alla luce dell’art. 1, co.2 lett. I) della legge delega n.30 del 2003, l’esclusione sancita dall’art. 1, co.2, del d.lg s. n.276 si applicherebbe alle pubbliche amministrazioni soltanto nella loro qualità di datrici di lavoro, ossia nei confronti dei propri dipendenti già in servizio o da assumere.
Obiettando che la sentenza gravata avrebbe inteso probabilmente far riferimento non alla lett. l), ma alla lett. m), la quale afferma che la legge n.1369 del 1960 è stata abrogata e sostituita con una nuova disciplina del lavoro somministrato, basata sul criterio della solidarietà tra fornitore e utilizzatore, la ricorrente osserva che le pubbliche amministrazioni sono state escluse dall’applicazione della legge n. 1369 sopra richiamata, e che, la possibilità di derogare al reclutamento per via concorsuale costituisce nei loro confronti un’ipotesi strettamente delimitata (art. 97 cost.).
Il quarto motivo, anch’esso formulato con riferimento all’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la sentenza gravata per aver riferito alla pubblica amministrazione l’espressione “committente imprenditore”, atteso che la Provincia non svolgerebbe mai un’attività imprenditoriale, e, dunque, non potrebbe essere mai considerata un committente ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., agli effetti di cui al d.lgs. n.276 del 2003.
L’ultimo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d’appello adita avrebbe errato nel non ritenere contestati i conteggi sul quantum dell’eventuale responsabilità solidale da parte della Provincia, avendo la stessa ribadito in via subordinata le sue doglianze nella memoria costitutiva, e contestato sin dai primi atti la pertinenza di determinate voci stipendiali non strettamente collegate all’appalto ed ogni ipotesi di danno non patrimoniale invocata dai ricorrenti, eccependone la valenza temporale dopo due anni dalla scadenza del contratto di lavoro. I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, meritano accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla questione proposta dal ricorso, affermando, con plurime decisioni, il principio di diritto secondo il quale “In materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l’art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella l. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma d’interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni.” (Cass. n. 20327 del 2016; cfr. anche Cass. n. 10844 del 2018; Cass. n. 10644 del 2016; Cass. n. 10731 del 2016; Cass. n. 15432 del 2014).
Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento sopra richiamato, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente condivise dal Collegio.
In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.
L’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e il recente orientamento di questa Corte, successivo alla proposizione del ricorso, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli odierni controricorrenti. Nulla spese nei confronti della parte intimata.
Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.
Compensa integralmente le spese del processo tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli odierni controricorrenti. Nulla spese nei confronti della Cooperativa Servizi Società Cooperativa.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5415 - In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5415 - In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1395 - In materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18614 - La responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18818 - La responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18614 - La responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…