CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2019, n. 31286
Inps – Gestione commercianti – Pagamento di contributi cartelle – Coadiutrice familiare – Opposizione cartelle esattoriali
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 12/9/2013, ha respinto l’impugnazione proposta dall’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da R.Z. (socio ed amministratore di Z.L. s.r.l.) a varie cartelle esattoriali con le quali l’Istituto aveva preteso il pagamento di contributi presso la Gestione commercianti in relazione alla posizione della madre dello Z., L.S., considerata coadiutrice familiare del figlio, iscritto alla medesima gestione quale titolare non attivo.
2. La Corte territoriale, pacifico che R.Z. fosse socio ed amministratore di Z.L. s.r.l. e privo dei requisiti di cui all’art. 1 l. n. 1397 del 1960 come modificato dall’art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996, previsti per l’iscrizione presso la gestione commercianti, in quanto prevalentemente operante per altra società (ZR s.r.l.), e che la madre fosse amministratrice di Z.L. s.r.l. e come tale iscritta alla gestione separata, ha confermato la decisione del primo giudice.
3. La Corte ha ribadito che la legge ammette la sola iscrizione di coadiutori di società di persone e non di s.r.l., citando, a sostegno della tesi adottata, la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto l’obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti del coadiutore familiare del farmacista, non passibile di iscrizione nella questione commercianti, in quanto pur sempre titolare di impresa commerciale e non rilevando il divieto di iscrizione per mere ragioni soggettive.
4. Avverso tale sentenza, ricorre l’INPS sulla base di un motivo. R.Z. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo illustrato da memoria. L’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del controricorso contenente ricorso incidentale.
5. All’esito dell’adunanza camerale del 20 marzo 2019, non ravvisandosi i presupposti per la trattazione in camera di consiglio, è stata disposta trattazione alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Inps deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 1397 del 1960, dell’art. 1 l. n. 613 del 1966, dell’art. 29 l. n. 160 del 1975, come modificato dall’art. 1, comma 203 l. n. 662 del 1996 e dell’art. 1, comma 202, l. n. 662del 1996, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3), cod.proc.civ.
2. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha interpretato in modo errato il quadro normativo sopra indicato in quanto la figura del coadiutore va disgiunta da quella del titolare dell’impresa e l’iscrizione presso la gestione commercianti del primo consegue all’accertamento delle condizioni previste dalla legge, anche in applicazione del principio di copertura assicurativa necessaria previsto dall’art. 38 Cost., a prescindere dalla sussistenza di una posizione assicurativa attiva in capo al familiare. In questo senso, ad avviso del ricorrente, si è pronunciata questa Corte di cassazione anche nel caso, analogo, del familiare coadiutore del farmacista, erroneamente citato dalla sentenza impugnata a sostegno dell’opposta soluzione giuridica adottata.
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, R.Z. denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 45, comma XI, l. n. 69 del 2009; giacché era stata omessa l’indicazione specifica delle gravi ed eccezionali ragioni che avevano condotto la Corte territoriale a pronunciare la compensazione delle spese, essendo inidoneo il mero riferimento alla novità della questione posto che già il tribunale si era interessato varie volte alla questione.
4. Il ricorso principale è fondato.
5. Questi i fatti riportati in sentenza. L.S., amministratrice di Z.R. Light s.r.l. e come tale iscritta presso la gestione separata, negli anni compresi tra il 2006 ed 2010, secondo l’accertamento ispettivo posto in essere dall’INPS il 15 gennaio 2008, si è occupata della contabilità e dei rapporti con altre imprese relativi alla citata s.r.l. Z.L., di cui R.Z., figlio della S., era socio ed amministratore senza svolgimento di attività abituale e prevalente in favore della stessa società; da tale accertamento, era scaturita l’iscrizione del figlio alla gestione commercianti come titolare non attivo e della madre come coadiutrice familiare dello stesso.
6. La sentenza impugnata, ha ritenuto – confermando l’assunto del primo giudice – infondata la pretesa dell’Inps in ragione del fatto che l’iscrizione del coadiutore presuppone la sussistenza nel titolare dei requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti, laddove, nel caso di specie, è pacifica, in capo al figlio della signora L.S., la carenza dei requisiti previsti dall’art. 1, primo comma lett. c) l. n. 1397 del 1960, dovendosi fare applicazione del principio espresso da questa Corte di cassazione (Cass. n. 27824 del 2009) secondo il quale la iscrizione presso la Gestione commercianti dei familiari coadiutori può avvenire solo laddove l’attività d’impresa sia svolta da società di persone. Ciò sarebbe confermato dall’orientamento formatosi (Cass. n. 11466 del 2010) in relazione alla copertura assicurativa obbligatoria dei coadiutori familiari dei titolari di farmacie, che è stata affermata in quanto presente la condizione oggettiva della collaborazione resa in favore d’impresa commerciale il cui titolare, per ragioni meramente soggettive, non può essere iscritto presso la medesima Gestione commercianti.
7. La presente fattispecie è dunque caratterizzata dal fatto che l’attività di collaborazione familiare tipicamente commerciale accertata dall’Inps è resa da un soggetto, al tempo stesso, amministratore della società titolare dell’impresa commerciale in questione (per la quale attività risulta iscritto alla qestione separata presso l’INPS ai sensi dell’art. 2 comma 26 l. n. 335 del 1995), e familiare (genitrice) del socio – amministratore della medesima società a responsabilità limitata.
8. La questione giuridica in esame riguarda la configurabilità dell’obbligo di assicurazione presso la qestione commercianti del coadiutore familiare quando la collaborazione – abituale e prevalente rispetto alle altre attività svolte dallo stesso coadiutore e resa al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato- si svolga nei confronti di una società a responsabilità limitata a stretta rilevanza familiare, laddove nessuno dei soci avvinti dal vincolo parentale rilevante svolga attività personale prevalente e continuativa in favore della medesima impresa e, quindi, non sia operativo l’obbligo nei suoi confronti di iscrizione alla stessa gestione commercianti ai sensi dell’art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996.
9. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 27824 del 2009), laddove è stata chiamata a spiegare il concreto meccanismo operativo dell’ipotesi di collaborazione familiare di impresa gestita da società di persone, ha ricostruito il quadro normativo nei seguenti termini:
– la L. 27 novembre 1960, n. 1397 – Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali – dispone all’art. 1 (articolo così sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 1, comma 203): “L’obbligo di iscrizione nella qestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata:
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”;
– la L. 28 febbraio 1986, n. 45, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, art. 3. a sua volta recita: “1. Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. I soci devono possedere i requisiti ai cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività;
– la richiamata L. 22 luglio 1966, n. 613 è quella che ha previsto l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori: art. 1 – L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell’articolo seguente …; art. 2 – Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti…; art. 3 – Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con la L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 5, trasmettono all’Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l’indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio dell’attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela; art. 10 – […] Il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti, art. 11 – I contributi a carico degli assicurati di cui all’articolo precedente sono riscossi dallo Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della L. 27 novembre 1960, n. 1397 […]
10. Da tale quadro normativo questa Corte, con la citata sentenza, ha tratto che : a) l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n.1397, nonché ai loro familiari coadiutori; b) tale assicurazione è estesa anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, a condizione che gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2; c) familiare coadiutore si può essere di uno o più soci iscritti, non certo di una società.
11. Si è, quindi, chiarito che laddove la collaborazione del familiare sia rivolta ad una impresa gestita da una società in nome collettivo o in accomandita semplice, responsabile del pagamento dei contributi per il coadiutore familiare può essere soltanto il socio iscritto negli elenchi ed in caso di molteplicità di soci aventi identico rapporto di parentela con il coadiutore, l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dei contributi è conseguenza di una scelta del soggetto denunciante il rapporto assicurativo, non dell’Inps, cui certo non reca vantaggio l’esclusione di altri soggetti che sarebbero obbligati in solido.
12. Successivamente, laddove l’impresa al cui interno è resa la collaborazione del familiare sia gestita da una società di capitali, pur se a stretta partecipazione familiare, la sentenza di questa Corte di cassazione n. 5332 del 2014 ha ritenuto operante, in senso ostativo alla iscrizione del coadiutore, il disposto della L. 27 novembre 1960, n. 1397, il cui art. 2, comma 2, prevede la non applicabilità dell’art. 1 della stessa legge alle imprese con personalità giuridica. Si è pure osservato che la successiva norma di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, non ha inciso sulla predetta esclusione, tant’è vero che essa si è limitata a stabilire i requisiti per la predetta iscrizione obbligatoria.
13. Ritiene il collegio di dover ulteriormente approfondire tale aspetto del quadro normativo in esame. Infatti, occorre, al fine di ricostruire il sistema normativo definito dal complesso di leggi sopra ricordato, considerare l’incidenza dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità su due aspetti connessi al tema ora in esame ed assai rilevanti: quello relativo all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio di società a responsabilità limitata e quello relativo all’ipotesi in cui l’attività di collaborazione del familiare sia resa in favore di titolare dell’impresa non attivo e cioè non passibile di iscrizione nella gestione commercianti in quanto farmacista, iscritto alla propria Cassa.
14. E’ noto che l’orientamento ormai consolidatosi (da ultimo Cass. n. 19273 del 2018; Cass. n. 4440 del 2017) riconosce l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la gestione commercianti del socio di società a responsabilità limitata in presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività, di cui all’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto socio, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l’elemento del lavoro personale, in coerenza con la “ratio” della disposizione normativa.
15. Si è, dunque, superata, normativamente e nell’interpretazione pratica, la limitazione degli obblighi di iscrizione alla gestione commercianti dei soli soci di società di persona prevista dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, art. 2, comma 2, e, se questo è vero, non si può in effetti ancorare a tale ultimo dato normativo l’operatività dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del coadiutore familiare del socio di società a responsabilità limitata che in effetti svolga con abitualità e prevalenza l’attività, di cui all’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, in seno all’impresa. Sarebbe integrata, in questo caso, la espressa previsione di legge anche se la società cui appartiene il socio è dotata di personalità giuridica.
16. Sotto il profilo, invece, della necessità che l’iscrizione del titolare dell’impresa commerciale sia o meno effettiva deve darsi atto dell’ulteriore consolidato orientamento formatosi a proposito dei coadiutori familiari dei farmacisti.
17. Si è affermata l’operatività dell’assicurazione obbligatoria del coadiutore familiare utilizzando il concetto di iscrizione <virtuale> del titolare dell’impresa, e ciò a partire da Cass. n. 11466 del 2010, cui hanno fatto seguito, tra le altre, Cass., 20 maggio 2010, n. 12342; Cass., 25 maggio 2010, n. 12742; Cass. 11 giugno 2013, n. 14666, e Cass., 31 ottobre 2013, n. 24590.
18. Si è chiarito che l’esclusione dell’assicurazione di eventuali coadiutori familiari non farmacisti, nonostante la loro partecipazione all’attività, di un’impresa commerciale aventi le caratteristiche previste ai fini assicurativi, rappresenterebbe una disarmonia rilevante sul piano dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di garanzia di un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori (art. 38 Cost., comma 2) e dovendosi anche osservare che un’interpretazione delle disposizioni sull’assicurazione commercianti coerente con i richiamati principi costituzionali non incontra effettivi ostacoli testuali o sistematici.
19. I citati precedenti hanno dunque concluso nel senso che la L. n. 613 del 1966, art. 1, comma 1, e la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 non possono non essere letti privando di reale valore costitutivo dell’obbligo il fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato dall’assicurazione per ragioni, per così dire, soggettive, inerenti alla sua qualificazione professionale, non impedendo ciò che la legge possa operare per i suoi coadiutori familiari, per i quali le medesime ragioni d’ordine soggettivo non hanno ragione di operare.
20. Quanto all’esecuzione di una forma di registrazione del titolare dell’impresa presso l’Inps ai fini dell’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei coadiutori familiari, e alla circostanza che lo stesso sia tenuto al versamento dei contributi a favore dei medesimi coadiutori, salvo rivalsa, si tratta nient’altro che dell’applicazione del sistema di legge nella misura concretamente rilevante e la stessa particolarità non dà luogo, si è precisato, ad alcuna distorsione o anomalia. Del resto, che il ruolo svolto dal lavoratore autonomo titolare di una piccola impresa rispetto all’assicurazione dei familiari coadiutori sia per taluni aspetti assimilabile a quello di un datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati emerge dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale riguardo al problema della responsabilità per omissioni contributive (cfr. corte cost. n. 18 del 1995; Cass. n. 12149/2003, 16147/2004 e altre).
21. Si è dunque operata una lettura ormai consolidata della normativa in esame che ha selezionato all’interno dell’elencazione contenuta nella formulazione vigente della L. n. 613 del 1966, art. 1, comma 1, e la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 i presupposti effettivi della fattispecie costitutiva dell’obbligo assicurativo del coadiutore familiare, elaborando la nozione di iscrizione solo virtuale del familiare titolare dell’attività d’impresa e disgiungendo l’obbligo assicurativo nei confronti del coadiutore dalla iscrizione effettiva del titolare. E’ evidente che a tanto si è potuto giungere in quanto l’attività del coadiutore familiare effettivamente resa in favore dell’impresa commerciale, con carattere di prevalenza e continuità, sarebbe rimasta priva di copertura se si fosse pretesa l’effettiva iscrizione del parente titolare.
22. L’ipotesi ora in esame presenta aspetti analoghi a quella appena ricordata.
23. L’accertamento ispettivo posto in essere dall’INPS il 15 gennaio 2008, ha appurato che L.S. si è occupata della contabilità e dei rapporti con altre imprese relativi alla s.r.l. Z.L. s.r.l., di cui R.Z., figlio della S., era socio ed amministratore senza svolgimento di attività abituale e prevalente in favore della stessa società e, secondo la tesi dell’Inps, tale attività integra la collaborazione all’esercizio dell’attività d’impresa della s.r.l. Z.L.. Tuttavia, l’attività svolta dalla S. così come accertata in sede ispettiva non potrebbe mai condurre all’iscrizione obbligatoria della stessa quale coadiutrice familiare del figlio perché il medesimo, pur essendo socio ed amministratore della citata s.r.l., non può essere iscritto quale titolare perché non presta all’interno dell’impresa, attività personale, continuativa e prevalente rispetto alle ulteriori attività svolte.
24. Da tali esiti interpretativi deriva che:
– come considerato da Cass. n. 27849 del 2009 – il legame familiare che deve necessariamente intercorrere tra coadiutore e titolare dell’impresa che assume forma societaria (posto che comunque non si può essere parenti di una società, a prescindere dal fatto che la stessa sia o meno dotata di personalità giuridica) va ricostruito sempre con riferimento alla figura di ciascun socio;
a seguito della introduzione dell’art. 1, commi 202 e 203 della l. n. 662 del 1996 l’originaria limitazione ai solo soci delle società di persone degli obblighi di iscrizione alla gestione commercianti di cui alla legge del 1966 è sostanzialmente venuta meno essendo stato esteso tale obbligo anche ai soci ed amministratori di s.r.l., se svolgenti attività personale continuativa e prevalente all’interno dell’impresa societaria;
dunque, l’obbligo di iscrizione del coadiutore familiare ben può accedere alla iscrizione del titolare socio di s.r.l. in relazione ad una piana applicazione del disposto normativo;
resta scoperta da tale ambito applicativo I’ ipotesi in cui – come nel caso di specie – il familiare socio ed amministratore della società titolare dell’impresa commerciale ove opera il coadiutore non possa essere iscritto quale titolare attivo presso la gestione commercianti per carenza dei presupposti oggettivi personali richiesti dalla norma;
ricorre, dunque, la stessa ratio sottesa alla previsione di legge che intende estendere l’obbligo di copertura assicurativa del coadiutore familiare del soggetto cui si correla la gestione dell’impresa commerciale, in quanto esiste l’attività di impresa commerciale imputabile ad ambito familiare, ma la fattispecie concreta resta esterna alla diretta previsione di legge in ragione del fatto che l’impresa ha assunto la forma della società a responsabilità limitata ed il socio familiare non espleta attività all’interno dell’azienda.
25. Occorre, dunque, per evitare una interpretazione negatrice dei principi espressi dagli artt. 38, secondo comma, e 3 Cost., applicare analogicamente alla fattispecie in esame la L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, affermando che il socio di una società a responsabilità limitata, anche se non attivo dal punto di vista della gestione personale dell’attività d’impresa commerciale, è tenuto a versare i contributi dovuti presso la gestione previdenziale commercianti, di cui alla L. n. 613 del 1996, per il familiare (in questo caso la madre) che partecipi personalmente ai lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e sia, nel contempo, in possesso delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge o dai regolamenti per l’espletamento della stessa attività lavorativa.
26. Tale interpretazione analogica è possibile e doverosa in quanto, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS. UU. n. 10680 del 1994) la concreta fattispecie oggetto di giudizio si caratterizza non per la presenza di una cosiddetta <lacuna impropria>, vale a dire corrispondente <ad un vuoto normativo politicamente inopportuno, o comunque contrario alla coscienza sociale, e perciò da colmare attraverso un intervento del legislatore. Al contrario, il detto difetto dà luogo ad una “lacuna in senso proprio”, che è come dire ad una situazione normativa incompleta, o incoerente, ossia, ancora, ad un “caso dubbio” che, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, delle preleggi, richiede l’interpretazione analogica>.
27. Il ricorso principale deve dunque essere accolto, restando assorbito quello incidentale avente ad oggetto il capo della sentenza impugnata relativo alla pronuncia sulle spese, la medesima sentenza va cassata e la causa rinviata ad altro giudice d’appello perché esamini la fattispecie concreta alla luce del seguente principio di diritto: <In ragione dell’applicazione analogica dell’ambito di operatività dell’assicurazione per ali esercenti attività commerciali, di cui all’art. 1, commi 202, 203 e 206, della l. n. 662 del 1996, l’assicurazione stessa – che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività, di cui all’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 – opera, in coerenza con i principi costituzionali di eguaglianza e adeguata tutela previdenziale, nei confronti dei coadiutori, familiari di uno dei predetti soci o amministratori della società a responsabilità limitata titolare dell’impresa, con riguardo alle varie attività gestorie demandabili ai coadiutori e nel concorso dei requisiti di legge relativi all’impresa e alle modalità della loro partecipazione all’attività della stessa, sicché la registrazione “virtuale” del titolare dell’impresa presso l’INPS, per l’attuazione dell’assicurazione dei suddetti coadiutori, si risolve in un meccanismo operativo che non determina alcuna anomalia>.
28. Al giudice del rinvio è pure demandato di regolare le spese del giudizio ai legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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