CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20677
Riliquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo Volo – Nuovo rapporto di lavoro con altra azienda di navigazione aerea – Obbligo di reiscrizione al medesimo Fondo – Totale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito da lavoro – Disposizione speciale sulla sospensione della pensione ex art. 27 della L. n. 859/1965 – Abrogazione per incompatibilità
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza 1230/2013, rigettava l’appello di E.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’Inps diretta a ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità a carico del Fondo Volo.
2. Osservava la Corte di appello che:
– l’appellante, titolare dì pensione di anzianità a carico del suddetto Fondo con decorrenza dal 1 aprile 2009, aveva instaurato in data 4 maggio 2009 un nuovo rapporto di lavoro con altra azienda di navigazione aerea comportante l’obbligo di reiscrizione al medesimo Fondo e in conseguenza di ciò l’Inps aveva sospeso a decorrere dal 1° giugno 2009 l’erogazione della pensione, salvo poi ripristinarla a decorrere dall’aprile 2010 a seguito della cessazione definitiva del predetto rapporto lavorativo, avvenuta il 31 marzo 2010;
– l’appellante aveva contestato la legittimità della sospensione, assumendo che l’art. 27 legge n. 859 del 1965, invocato dall’Inps a sostegno del proprio operato, non sarebbe stato più in vigore per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 19 legge 6 agosto 2008 n. 133, che ammette la totale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito da lavoro;
– non può essere accolta la tesi dell’appellante, dal momento che il regime regolativo del Fondo Volo (legge n. 859/97) ha natura speciale con clausole di riserva che il legislatore ha inteso mantenere; ed infatti, l’art. 2, comma 22, della legge 335 del 1995, contenente la delega legislativa nell’esercizio della quale è stato poi emanato il d. lgs. n. 164 del 1997, fa salve espressamente le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati;
– di conseguenza, trova applicazione l’art. 27 della legge n. 859 del 1965 che prevede l’incompatibilità tra lo status del lavoratore in quiescenza e quella del lavoratore attivo con l’obbligo di iscrizione al Fondo; d’altra parte, lo stesso art. 22 stabilisce espressamente che la pensione è dovuta coloro che abbiano cessato il servizio per dimissioni o licenziamento;
– l’affermata incompatibilità non esclude margini di operatività dell’art. 19 d.lgs. n. 133 del 2008, che rimane applicabile anche al pensionato del Fondo Volo qualora questi intraprenda una nuova attività lavorativa, dipendente o autonoma, diversa da quella che comporta l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo, da cui la piena cumulabilità dei redditi che ne derivano con la pensione;
– quanto alla richiesta subordinata, formulata in appello, con cui si chiede che sia dichiarato in ogni caso il diritto al supplemento di pensione sui contributi versati dopo il 31 marzo 2009, come eccepito dall’Istituto, si tratta di deduzione nuova diretta a introdurre nel processo una causa petendi diversa, non prospettata in precedenza e pertanto inammissibile.
3. Per la cassazione di tale sentenza E.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Inps ha depositato procura speciale ed ha partecipato all’odierna udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 legge 859 del 1965 e dell’art. 3, comma 22, d. lgs. 164 del 1997, nonché violazione degli artt. 12 e 15 della disposizioni sulla legge in generale (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si sostiene che, essendo pacifica la natura di pensione di anzianità erogata al ricorrente, ha errato la Corte d’appello per non avere ritenuto abrogato per incompatibilità l’art. 27 citato, per effetto dell’art. 3, comma 22, del d.lgs. 164 del 1997.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 19 decreto-legge n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che con tale norma, entrata in vigore dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro, autonomo e dipendente, e che pertanto con tale riforma è stato sancito, in via generale, il principio di totale cumulabilità delle pensione di anzianità con i redditi da lavoro. Poiché la pensione dell’A. è posteriore all’entrata in vigore di tale norma, doveva essere dichiarata totalmente cumulabile la pensione da lui percepita con ogni reddito da lavoro.
3. Con il terzo motivo si denuncia error in procedendo e violazione degli artt. 342 e 324 c.p.c. (art. 360 . 4 c.p.c.) in quanto il Tribunale in primo grado aveva affermato che l’art. 27 della legge n. 859 del 1965 doveva ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con la nuova disciplina contenuta nel d. lgs. 164 del 1997 e su tale capo della sentenza di primo grado si era formato il giudicato interno, in quanto l’Inps non aveva proposto appello incidentale.
4. Il quarto motivo concerne la condanna alle spese di primo e di secondo grado del giudizio. Il motivo è formulato in termini consequenziali all’accoglimento dei precedenti.
5. Preliminarmente, quanto al terzo motivo, il cui esame ha carattere pregiudiziale, deve rilevarsene l’infondatezza, per insussistenza di un giudicato interno favorevole al ricorrente.
La mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 21566 del 2017 e n. 4732 del 2012).
Sono privi del carattere dell’autonomia í meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 24358 del 2018).
5.1. Il primo giudice ha rigettato la domanda del ricorrente per cui il fatto che lo stesso possa avere svolto un passaggio motivazionale nei termini riferiti da parte ricorrente non costituisce alcun giudicato interno, non avendo lo stesso la connotazione di un capo autonomo, tale da configurare una decisione indipendente da quella (unica) posta a base della decisione di rigetto della domanda. E’ dunque infondato il terzo motivo.
6. Il primo e il secondo motivo sono tra loro connessi, per cui vanno trattati congiuntamente. Gli stessi sono fondati nei termini che seguono.
7. E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la disposizione speciale sulla sospensione della pensione, di cui alla L. n. 859 del 1965, art. 27, è da ritenere abrogata per incompatibilità con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (che ha provveduto al riordino del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha previsto, all’art. 3, comma 22, che qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria. E’ costante l’affermazione (v. da ultimo, Cass. n. 19275 del 2018, nonché molte anteriori; v. Cass. n. 23036 del 2010, n. 22014 del 2008, n. 16455 del 2007, n.17786 del 2003, n. 15979 del 2003, n. 6661 del 2003) che per il periodo successivo al 1° luglio 1997, in forza dell’art. 3, comma 22, del d. lgs. n. 164 del 1997, la regola del cumulo tra pensione erogata dal Fondo Volo e la retribuzione da lavoro dipendente è quella vigente per l’assicurazione generale obbligatoria, per cui si deve individuare se la pensione in godimento sia di anzianità o di vecchiaia alla luce della legge vigente al momento del pensionamento.
8. Tanto premesso, dovendo valutarsi la disciplina dell’a.g.o. tempo per tempo vigente, è da considerare che nel caso ora all’esame si verte in ipotesi di pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo con decorrenza dal 10 aprile 2009, momento in cui era già vigente (dal 1° gennaio 2009) il d.l. 112 del 2008, conv. in legge 133 del 2008 che, all’art. 19, primo comma (Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro), prevede che “A decorrere dal l° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.
8.1. La regola generale è dunque che le pensioni di anzianità erogate nella vigenza di tale norma, siano essere a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Certamente tale previsione riguarda anche il Fondo Volo, quale gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.
8.2. Per l’applicabilità dell’art. 19 cit. si è già espressa recentemente questa Corte con riguardo ad altro fondo sostitutivo (Cass. n. 19573 del 2019, relativamente all’INPGI).
9. Per completezza, in merito alla mutevolezza dei diversi regimi che nel tempo si sono succeduti in tema di cumulo tra pensione e retribuzione, giova citare quanto osservato dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 241 del 2016, ha affermato che il contesto normativo relativo al cumulo tra pensione e retribuzione è “quanto mai mutevole” ed “ha registrato l’avvicendarsi di interventi di segno diverso, ora in chiave limitativa del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, ora nella direzione di un progressivo superamento dei limiti originariamente imposti. (…) La regolamentazione del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro interferisce con molteplici valori di rango costituzionale, come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto a una prestazione previdenziale proporzionata all’effettivo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro (art. 2 Cost.), in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano. Spetta alla discrezionalità del legislatore bilanciare í diversi valori coinvolti, in un contesto di molteplici variabili di politica sociale ed economica, e modulare la concreta disciplina del cumulo, in armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.
10. Resta assorbito l’esame del quarto motivo sulla spese, poiché l’accoglimento del ricorso con riferimento ai primi due motivi comporta la cassazione con rinvio della sentenza di appello.
11. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo; rigetta il terzo, assorbito il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
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