CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20678 – Quando il legislatore consente il prolungamento del rapporto di lavoro a seguito dell’esercizio di opzioni per le quali appresta benefici consistenti in una maggiorazione del trattamento pensionistico assimilabile al supplemento di cui alla L. n. 155/1981, art. 7, ovvero in un incremento della percentuale annua di commisurazione alla retribuzione del trattamento medesimo, i contributi maturati nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa successivo all’opzione vanno a “finanziare” tali benefici, che vengono erogati utilizzando, appunto, il relativo maggiore apporto