CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2021, n. 26455
Rapporto di lavoro – Riconoscimento delle superiori mansioni – Onere della prova – Differenze retributive
Fatti di causa
Con sentenza del 14 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da L.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento delle superiori mansioni proprie del profilo di Operatore Professionale livello B2 (già V qualifica funzionale) di cui alla classificazione del personale del CCNL per il Comparto Aziende, personale non dirìgente;
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione anche in relazione a situazioni anteriori al 30 giugno 1998 trattandosi di “fattispecie sostanzialmente unitaria” e infondata nel merito la pretesa azionata sia relativamente alla qualifica, mai proposta, sia alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in relazione al quale non risultava assolto l’onere della prova;
Per la cassazione di tale decisione ricorre L.A., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tanto il Ministero quanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso Il ricorrente ha poi presentato memoria;
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699-2720 c.c., 116 c.p.c. nonché del D.M. 31.3.1982 e del CCNL per il Comparto Aziende del 24.5.2000, lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’omessa valutazione di prove documentali acquisite agli atti;
Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio la mancata considerazione del materiale istruttorio di cui al motivo che precede;
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza per aver la Corte territoriale erroneamente rilevato, relativamente alla pronunzia con cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alla qualifica corrispondente alle superiori mansioni rivendicate ai soli fini economici, un vizio di ultrapetizione, di fatto insussistente non avendo mai il ricorrente avanzato in giudizio una tale domanda;
Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente sostanzialmente imputa alla Corte territoriale di essersi erroneamente pronunciata sulla domanda
Tutti gli esposti motivi risultano inammissibili atteso che, detto del carattere non decisivo del terzo motivo non avendo il rilevato vizio di ultrapetizione impedito alla Corte di valutare il merito della domanda effettivamente proposta di riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori asseritamente svolte, gli altri motivi si risolvono in una sollecitazione al riesame del merito della vicenda, risultando l’impugnazione incentrata sulla tesi per cui ad una più accurata valutazione del materiale istruttorio sarebbe risultato assolto quell’onere probatorio circa l’esercizio di fatto, anche in termini di mera prevalenza rispetto a quelle proprie dell’inquadramento posseduto, delle dedotte mansioni superiori il cui difetto, rilevato dalla Corte territoriale all’esito di un iter logico-valutativo correttamente articolato sul noto procedimento trifasico, è alla base della pronunzia resa dalla Corte medesima;
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per essere il controricorso tardivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.