Svolgimento del processo
La Commissione tributaria centrale, con sentenza n. 8439/20/06, depositata il 26.10.2006, ha accolto il ricorso del’Ufficio di (…), affermando la decadenza di C.S. dai benefici sull’imposta di registro di cui all’art. 5 della l. 604 del 1954, per avere presentato in ritardo, oltre il termine triennale, il certificato dell’IPA.
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con sei motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Col terzo ed il quarto motivo, che vanno esaminati congiuntamente e con priorità, perché a carattere più liquido, il ricorrente lamenta che, nel ritenere maturata la decadenza dal diritto all’agevolazione, ritenendo irrilevanti i motivi del ritardo nel rilascio del certificato “pur se dovuto a cause burocratiche”, ed addebitandogli il mancato assolvimento dell’onere di accelerarne il rilascio, i giudici d’appello erano incorsi in violazione degli artt. 2, 4 e 5 della l. n. 604 del 1954 e dell’art. 1256 cc ed in vizio di motivazione. I motivi sono fondati. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che (Cass. n. 14671 del 2005; 9159 del 2010; n. 10406 del 2011) che “In terna di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile”. Entrambi tali elementi emergono, in modo incontrovertibile, dalla sentenza: consta, infatti, che il certificato (rilasciato il 20.1.1987) era stato richiesto il 30.12.1983, prima ancora della registrazione dell’atto, intervenuta il 18.1.1984, restando così acquisito in giudizio l’adempimento, da parte del contribuente, del dovuto comportamento diligente per conseguire, tempestivamente, il certificato, non potendo a lui addossarsi, anche, l’onere di porre in essere ulteriori sollecitazioni, per sopperire al ritardo dell’Ufficio nel suo rilascio.
L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art 384, 1° co., cpc, con l’accoglimento del ricorso introduttivo, non essendo ravvisabile la decadenza dall’agevolazione.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Spese compensate.
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