CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2020, n. 8409

Tributi – Importazioni – Irregolarità – Accertamento maggiori diritti di confine e sanzioni connesse – Responsabilità solidale del dichiarante in rappresentanza indiretta dell’importatore – Legittimità

Fatti di causa

1. Il CAD L. S.r.l., (ora CAD L. S.r.l. in liquidazione) effettuava, nel corso del 2007, in qualità di dichiarante in rappresentanza indiretta della B.S.I.E. DI H.S. sette importazioni aventi ad oggetto altrettante partite di calzature di origine cinese.

2. A seguito di controlli e verifiche, effettuati a posteriori ai sensi dell’art. 181 bis Reg. CEE n. 254/1993, l’Ufficio delle Dogane di La Spezia emetteva, nei confronti del CAD L. S.r.l., e della B.S.I.E. DI H.S., altrettanti avvisi di rettifica dell’accertamento, al fine di recuperare i maggiori diritti di confine, nonché ad emettere avvisi di contestazione aventi ad oggetto le sanzioni connesse ai tributi evasi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972.

3. Il giudice di prime cure, adito dal CAD, con la sentenza n. 112/1/14, rigettava il gravame, e per l’effetto confermava l’accertamento in rettifica ed i connessi provvedimenti sanzionatori.

4. Il giudice d’appello a seguito di ricorso esperito dal CAD, con la decisione n. 217, depositata il 13/02/2017, riformava, integralmente la pronuncia del giudice di prime cure, ritenendo che il CAD, in qualità di agente in rappresentanza indiretta, pur operando con la normale diligenza, non potesse, comunque, essere a conoscenza della truffa perpetrata dall’importatore, trattandosi di accertare irregolarità riscontrabili solo con l’esercizio di prerogative e competenze tipiche degli organi di polizia.

5. Avverso la sentenza d’appello ricorre la l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidandosi a quattro motivi; il CAD La Spezia ora in liquidazione, resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 303 D.p.r. n. 43/1973, 70 del d.P.R. n. 633/1972 e 201 del Reg. CEE n. 2913/1992, per avere la CTR disconosciuto la responsabilità del CAD L. S.r.l. in liquidazione (d’ora in poi CAD), pur in mancanza delle scriminanti di cui agli artt. 4, 6 e 7 del d.lgs. n. 472/1997 e 10 della legge n. 212/2000.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, per avere il giudice di secondo grado riformato la decisione di primo grado e annullato gli atti sanzionatori impugnati sulla base dell’asserita e non dimostrata buona fede del CAD.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 22 Reg. CEE n. 2193/1992, per essere detta norma inapplicabile nel caso di specie.

4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per avere la CTR annullato gli avvisi sanzionatori senza sospendere il giudizio, in attesa del passaggio in giudicato della decisione sugli atti prodromici (avvisi di accertamento in rettifica).

5. Va premesso per completezza di disamina, in relazione al quarto motivo che vicenda processuale concernente gli avvisi di accertamento in rettifica, risulta essere stata definita con ord. sez.6-5, n. 14853/18, con la quale è stata cassata la sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR.

6. Ciò premesso, nel merito, i primi due motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto, oggettivamente, connessi appaiono fondati sulla base di una consolidata giurisprudenza (Cass. n. 9773/2010- Cass. n. 5311/2019- Cass. n. 15207/2019) secondo cui lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, gravando sul rappresentante indiretto l’obbligo di vigilare con la diligenza qualificata da ragguagliare ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell’attività esercitata, sull’esattezza delle informazioni e della documentazione fornita dal soggetto esportatore.

7. Il terzo ed il quarto motivo risultano assorbiti sulla base di quanto divisato in ordine ai primi due.

8. Per quanto precede, il ricorso va accolto e per l’effetto cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio.