CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2020, n. 8427
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione – Richiamo di una precedente decisione della cassazione – Decisione fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici – Motivazione apparente – Nullità
Fatto
Con sentenza nr 1390/2016 la CTR di Firenze accoglieva l’appello del Comune di Orbetello avverso la sentenza della CTP di Grosseto con cui era stato accolto il ricorso proposto da C.L.F.O. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Tarsu relativo all’anno 2008.
Il Giudice di appello osservava che l’appellante aveva rilevato che nel porto di Talamone non operava alcuna autorità portuale bensì solo l’Autorità Marittima dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano sicché non poteva ritenersi congruo il precedente costituito dall’ordinanza nr 10105 del 19.6.2012 relativo all’Autorità portuale di G.T..
Avverso tale sentenza la C.L.F.O. s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso il Comune di Orbetello.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e diritto ex art. 132 secondo comma nr 3 e art. 118 disp att c.p.c. nonché dell’art. 36 secondo comma nr 2 e 4 del D.Lvo 31.12.1992 nr 546 in relazione all’art. 360, primo comma nr 1 c.p.c..
Rileva in particolare che la mera lettura della sentenza rende manifesta la completa assenza di narrazione del fatto e del percorso logico giuridico seguito che avrebbe dovuto costituire il valido fondamento di una corretta pronuncia Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 16 della legge 1994 nr 84 e articoli 2 e 3 del d.lvo 2003 nr 182 sulle legittimazione impositiva del Comune in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c..
Con un terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo fatto oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, primo comma nr 5 del c.p.c. in relazione alla dedotta insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo sul concetto di area oggetto di tassazione.
Con il quarto motivo deduce lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo fatto oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, primo comma nr 5 del c.p.c. in relazione alla dedotta insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo di delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e alla illegittima commisurazione della tariffa inerente alla diversa categoria dei campeggi e dei distrrbutori di carburanti.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento dei restanti.
Preliminarmente, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte infatti la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
In ogni caso si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353-01).
Sussiste, dunque, la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014). E’ allora necessario che il “decisum” sia supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass. 11 Marzo 2016, n. 4791).
Va poi aggiunto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rappresenta “un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione”, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e tenuto altresì conto del fatto che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132, citato per mezzo della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass. nn. 22346/15, 920/15, 22845/15). Peraltro, non si è mancato di sottolineare che la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale di legittimità esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento – cfr. Cass. n. 11227/2017.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata rientra agevolmente nello stigma delle sentenze nulle. Ed infatti, la stessa, non contiene alcuna ricostruzione delle ragioni poste a base della pretesa frscale, rispetto alle quali non vi è nemmeno un richiamo alla sentenza di primo grado. I fatti del procedimento non risultano riportati all’interno della motivazione, nè si può apprezzare la rilevanza degli stessi rispetto alla motivazione stessa.
La decisione in esame, omettendo ogni esposizione anche solo sommaria dei fatti di causa, si è limitata sostanzialmente a richiamare un precedente che potrebbe riferirsi a questa Corte – anche se tale circostanza non viene esplicitata – per affermare che lo stesso non appariva rilevante rispetto alla fattispecie in quanto relativo all’autorità portuale di G.T., non potendosi esso applicare alla fattispecie, in cui operava “solo la Autorità portuale dell’Ufficio circondariale di Porto Santo Stefano”. Tale precisazione, tuttavia, in assenza della specificazione dell’oggetto della lite, delle ragioni della decisioni di primo grado e del motivo di appello, non consente di giungere ad una valutazione in termini di piena validità della sentenza impugnata, non potendosi individuare le ragioni che, rispetto ai fatti di causa (rimasti inespressi) avrebbero giustificato una soluzione diversa da quella espressa dal precedente giurisprudenziale evocato (Cass 2018 nr 17681).
La nullità della sentenza ne comporta la cassazione (con assorbimento degli altri tre motivi) e il rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito i rimanenti tre, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla CTR Toscana in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25223 depositata il 24 agosto 2022 - La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 aprile 2020, n. 8428 - La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27790 - La mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 marzo 2020, n. 6393 - La mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7180 - La violazione della legge regolatrice del processo per difetto di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per l'assenza di un requisito di forma indispensabile) si profila dunque sia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34127 - In tema di motivazione apparente la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…