CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 dicembre 2019, n. 34736
Licenziamento – Negligenza nello svolgimento delle funzioni di direttore commerciale – Venir meno del rapporto fiduciario – Giusta causa
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso proposto da L. P. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al predetto dalla s.p.a. A., il 12.12.2011, per giusta causa derivante da negligenza nello svolgimento delle funzioni di direttore commerciale della società, per avere il P. dissimulato la inconsistenza dei risultati prodotti, disattendendo le direttive aziendali tese ad intensificare l’attività commerciale e la ricerca di nuovi clienti, intrattenendo rapporti con una ditta concorrente, non realizzando l’obiettivo del budget e non giustificando alcune assenze. Tali condotte avevano determinato il venir meno del rapporto fiduciario con i vertici aziendali giustificativo del recesso.
2. Era rigettata anche la domanda riconvenzionale della società di natura risarcitoria.
3. La Corte d’appello di Salerno riteneva la fondatezza del gravame principale del P. limitatamente alla regolazione delle spese di lite, rilevando, quanto alle ulteriori doglianze sulla immutabilità della contestazione disciplinare, che la contestazione riguardava gli stessi fatti posti a fondamento del licenziamento e che il diritto di difesa era stato rispettato quanto alla contestata negligenza conclamata, diversamente apprezzata.
3. Neanche poteva ritenersi presente la dedotta genericità e mancanza di tempestività della contestazione, quanto al primo profilo dovendo ritenersi che la contestazione disciplinare del 17.10.2011 enunciasse in modo analitico in otto punti le mancanze tenute nelle attività commerciali ed operative e, quanto al secondo profilo, che non vi fosse carenza motivazionale nel testo della sentenza appellata, la quale aveva evidenziato come le mancanze rilevate già nel 2010 non erano dimostrative del ritardo della sanzione, quanto della necessità di rimarcare che altre condotte anche omissive, già compiute nel 2010, si aggiungevano a quelle contestate per l’anno 2011, a prescindere dal carattere relativo del requisito de quo, compatibile con la complessità della struttura organizzativa e con la necessità di spazio temporale sufficiente per l’accertamento e valutazione dei fatti ascritti al dipendente.
4. La negligente conduzione dell’attività operativa era stata tale da integrare una lesione irrimediabile del rapporto di fiducia, non ricorrendo neanche alcuna eccedenza di proporzionalità nella misura espulsiva adottata rispetto alla contestazione elevata, indice di disaffezione verso gli interessi aziendali, caratterizzata da condotta di distrazione di energie del dirigente, indirizzate verso interessi privati ed ultronei rispetto all’attività aziendale, senza alcuna giustificazione delle omissioni e mancanze riscontrate, sostanziatesi anche nel tentativo, posto in essere dal dirigente, di dissimulare l’assoluta inconsistenza di risuldtprodotti. La condotta – caratterizzata da assoluta mancanza di report nei primi mesi del 2011 e di attività di programmazione sin dal 2010, da sconti praticati sulle tariffe nei contratti con i padroncini, con una perdita di bilancio di centomila euro, dalle frequentazioni avute in Civitavecchia per finalità non aziendali, con esiti negativi di attività non compiuta e rinvenimento in computer di file relativi ad operatori in concorrenza con l’A. s.p.a. – era, secondo la Corte, tale da giustificare la fondatezza della misura adottata, proporzionata alla gravità, molteplicità e reiterazione delle condotte tenute, anche senza preavviso come previsto dall’art. 32 CCNL di riferimento.
5. La soccombenza reciproca nell’economia del processo svoltosi in primo grado conduceva alla riforma del capo sulle spese della sentenza di primo grado, nel senso della statuizione di compensazione delle stesse.
6. Di tale decisione domanda la cassazione il P., affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste, con controricorso, la società.
Ragioni della decisione
1. Va, preliminarmente, affrontata la dedotta questione dell’inammissibilità del controricorso, che il ricorrente collega alla mancata notifica dello stesso, desunta dalla mancanza degli adempimenti necessari per determinare la ritualità della notifica dell’atto, non ricevuto dal destinatario per essere risultata la casella PEC dello stesso piena.
1.1. Al riguardo deve osservarsi che non esiste per gli avvocati che procedano alle notificazioni ai sensi della legge 53/94 alcuna normativa che disciplini l’ipotesi della mancata ricezione, imputabile al destinatario, dell’atto notificato a mezzo pec, mancata ricezione che, nel caso che ne occupa, è dovuta alla saturazione della casella di posta del ricorrente.
1.2. L’art. 3 bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994 n. 53, che disciplina la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati (e procuratori legali), prevede che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68″.
1.3. Null’altro prevede la norma, a differenza di quanto, al contrario, dispone l’art. 16, comma 6, del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n 221 – che contiene le disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria – secondo cui “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.”
1.4. Più specificatamente il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 20 (recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24”), disciplina i “requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno”, imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica.
1.5. La mancata consegna è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dal D.M. n. 44 del 2011, art. 20, non si doti dei necessari strumenti informatici, ovvero non ne verifichi l’efficienza. Nel caso che la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, trova applicazione il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni “sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”. Peraltro, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito.
Ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 16, comma 4, infatti, “nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (…) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori”. La notifica depositata in cancelleria è in tal modo a disposizione dell’avvocato.
1.6. In conclusione, soltanto per la notifica a mezzo cancelleria vi è una garanzia presidiata da una misura organizzativa, ossia uno strumento che ripercorre la norma consentendo il depositato in cancelleria dell’atto non ricevuto dal destinatario per causa allo stesso imputabile e la previsione normativa che regola tali notificazioni di cancelleria non è estensibile ad ipotesi, quale quella qui scrutinata, non assistita da analoga garanzia, verificandosi diversamente una conseguenza punitiva e sanzionatoria che non trova alcun appiglio normativo.
1.7. Tuttavia, la peculiarità dell’ipotesi che conduce all’impossibilità di ritenere la notifica come effettuata, può essere eccessivamente penalizzante per il notificante sul quale ricadrebbero in toto le conseguenze del negligente comportamento del destinatario delle notifica, ciò che dovrebbe indurre a ritenere utilmente richiamabile nella fattispecie considerata i principi espressi da ultimo da Cass. s. u. 17.5.2016 n. 14594, cui sono conformi, tra le altre, Cass. 31.7.2017 n. 19059, Cass. 11.5.2018 n. 11485). Il principio affermato è quello alla cui stregua, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (con rilevanza del termine iniziale di attivazione del procedimento), deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
1.8 Alla stregua di quanto rilevabile dalla relata di notifica del controricorso dell’A. s.p.a., eseguita ai sensi della legge n. 53 del 1994, risulta un avviso di mancata consegna quale conseguenza della saturazione (indicazione “casella piena”) della casella elettronica del destinatario, avv. S.C., sicchè, alla luce delle svolte considerazioni, il controricorso va dichiarato inammissibile, non potendo ritenersi, in virtù delle considerazioni svolte, che il notificante fosse esonerato dall’effettuare ulteriore tentativo di notificazione,.
2. Con il primo motivo, il P. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., rilevando che dal contenuto della norma contrattuale si desuma che nell’esame della legittimità del licenziamento intimato al ricorrente il giudice d’appello non avrebbe dovuto arrestarsi alla verifica della non arbitrarietà, ma avrebbe dovuto estendere la sua valutazione alla “giustificazione” del licenziamento.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello abbia fatto malgoverno della disposizione di legge rubricata, non avendo la stessa diversi livelli di applicazione in relazione alla tipologia del lavoratore licenziando e non esistendo un affievolimento del canone di verifica della recedibilità in tronco correlato alla tipologia di lavoratore.
4. L’art. 34 del CCNL dei Dirigenti delle imprese di autotrasporto, invocato dal P., prevede che “1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’azienda, quest’ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione, in difetto di che il licenziamento sarà ritenuto senz’altro ingiustificato. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall’azienda, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 29”.
4.1. La formulazione di tale norma lascia intendere che la stessa si riferisce alle modalità di risoluzione del rapporto, laddove la critica del ricorrente si incentra non sulla mancata osservanza da parte dell’azienda dell’obbligo di contestualità della motivazione in sede di recesso, quanto sulla necessità di accertare la “giustificazione” (giustificatezza) dello stesso in sede di accertamento giudiziale delle ragioni addotte a sostegno del recesso.
4.2. Quanto detto vale a prescindere dall’ulteriore rilievo che il vizio di violazione di legge (cui è parificato quello di violazione di norma di CCNL) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, ciò che non risulta invece costituire l’oggetto della doglianza per come formulata in rubrica.
4.3. Il motivo è poi inconferente, avendo la sentenza ritenuto addirittura che fosse sussistente la giusta causa di recesso in relazione a tutte le omissioni e comportamenti negligenti addebitati al dirigente, il che consente di ritenere superato il rilievo del ricorrente, che si riferisce ad ipotesi di minore rilevanza del disvalore espresso dal comportamento addebitato al dirigente, nella specie ritenuto invece integrativo di una giusta causa idonea a superare ogni tema di indagine sollecitato con il motivo.
4.4. Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nozione di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti, per riconnettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad un’indennità si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3. Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d’essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un’importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano delle, disciplina contrattuale dello stesso ed, a tal fine, è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente. (cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6110).
4.5. La giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (cfr. Cass. 10.4.2012 n. 5671): nella specie, la ritenuta sussistenza di comportamenti integranti giusta causa rende priva di rilevanza la doglianza del ricorrente.
4.6. In conclusione, al di là dell’evidenziata inconferenza del motivo, le affermazioni della Corte territoriale sono in linea con i principi sanciti dalla S. C. su richiamati.
5. La critica espressa nel secondo motivo si fonda su una insussistente dequotazione dell’istituto della giusta causa, che non trova riscontro nelle motivazioni poste a sostegno del decisum, le quali evidenziano, al contrario, un gravissimo inadempimento che giustifica la sanzione adottata, proporzionata alla gravità, molteplicità e reiterazione delle condotte tenute, anche senza preavviso come previsto dall’art. 32 c.c.n.l. (così pag. 10-11 della sentenza impugnata).
5.1. Ogni ulteriore rilievo in ordine all’asserita insussistenza di diversi livelli di applicazione dell’art. 2119 c. c. in relazione alla tipologia del lavoratore licenziando va confutato alla stregua delle argomentazioni spese per disattendere il primo motivo;
6. In conclusione, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo limitatamente a quelle riferite alla discussione effettuata dal controricorrente, in conseguenza della rilevata inammissibilità del controricorso.
8. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma ibis, del citato D.P.R., ove dovuto.
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