CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2184
Tributi – Imposta sulla pubblicità – Società sportive dilettantistiche – Mezzi pubblicitari all’interno di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche – Esenzione
Premesso che
1. la società D. srl, concessionaria del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità del Comune di Iseo, ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4056 del 7 luglio 2016, con la quale è stato ritenuto che l’esenzione dall’imposta, prevista dal comma 407 dell’art. 1, della legge 311/2004 come interpretato dal comma 128 dell’art. 1 della legge 266/2005, valga anche per la pubblicità effettuata su mezzi predisposti dalle società sportive dilettantistiche – nella specie, la O.T.M. srl Società Sportiva Dilettantistica nei confronti della quale essa ricorrente aveva emesso avviso di accertamento per omesso versamento del tributo negli anni dal 2007 al 2011, locati a terzi a fini di sponsorizzazione ed anche per la pubblicità che, rivolta all’interno dell’impianto sportivo, sia percepibile dall’esterno;
2. la ricorrente lamenta che la commissione tributaria regionale, tanto ritenendo, abbia violato le disposizioni di legge citate sia quanto al presupposto soggettivo sia quanto al presupposto oggettivo dell’imposta;
Considerato che
1. la prima doglianza è fondata e la seconda resta assorbita. Merita ricostruire il quadro normativo di riferimento. L’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce, al comma 1, che “le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”. Stabilisce poi, al comma 11 – bis, introdotto dal comma 407 della legge 311/2004, che “Per i soggetti di cui al comma 1, la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (recante la disciplina dell’imposta sugli spettacoli), in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato”. A seguito della modifica apportata al suddetto decreto presidenziale dal d.lgs. 60/1999 e introdotta con il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l’imposta sulla pubblicità, l’art. 1, comma 128 della Legge 266/2005, ha dichiarato che “La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. Si legge nella sentenza impugnata che “la dizione <<realizzata>> riferita alla pubblicità non può che fare riferimento ai mezzi predisposti dagli enti agevolati e locati a terzi a fini della sponsorizzazione dell’attività sportiva”. La commissione tributaria ha, in questo modo, contraddetto la lettera dell’art. 1, comma 128, l. 266/2005 che parla di pubblicità realizzata da (i soggetti tra i quali, per quanto interessa, le) società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro e non di pubblicità realizzata da terzi su spazi messi a loro disposizione (a titolo oneroso) da tali società. Né è possibile dire – con la commissione – che quanto si legge nella sentenza risponde alla ratio della norma “di fornire una agevolazione agli enti sportivi dilettantistici e privi di scopo di lucro nel reperimento di fondi necessari allo sviluppo dell’attività sportiva, obiettivo di interesse generale”, posto che la norma, come ogni norma agevolativa (nel caso, sub specie di esenzione), in quanto norma derogatoria del regime d’imposta, deve essere intesa in senso restrittivo. In conclusione gli enti di cui al primo comma dell’art. 90 della legge 289/2002 vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l’attività sportiva dilettantistica;
il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere è possibile decidere la causa nel merito (art. 384, comma 3, c.p.c.) con rigetto dell’originario ricorso della O.T.M. srl Società Sportiva Dilettantistica avverso gli avvisi di accertamento notificatile dalla ricorrente;
le spese del giudizio vanno compensate in ragione della novità della questione trattata;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società O.T.M. srl Società Sportiva /} Dilettantistica;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INAIL - Nota 06 settembre 2022, n. 8159 - Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione…
- Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società…
- Proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14049 depositata il 22 maggio 2023 - Il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità vada individuato anche nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19859 - Ai sensi dell’art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, un particolare regime agevolato «alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE - Sentenza 07 giugno 2021, n. 602 - L'art. 90 comma 8 Legge n. 289/2002 ha sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora è sempre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…