CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615 – L’indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all’ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’I.N.P.S