CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2022, n. 20862
Prestazioni assistenziali – Domanda di assegno di invalidità – Presupposti – Accertamento dell’handicap
Con sentenza dell’8/6/2018, il tribunale di Cagliari ha riconosciuto in favore dell’assistito in epigrafe l’invalidità del 47% dalla data della domanda amministrativa, compensando le spese di lite per metà.
Avverso la sentenza ricorre l’INPS per due motivi. Resiste con controricorso l’assistito, che propone ricorso incidentale per un motivo.
Con ordinanza interlocutoria n. 23309 del 2021 la causa è stata rimessa dalla Sesta Sezione della Corte a questa Sezione.
Con il primo motivo del ricorso principale l’INPS lamenta la condanna alle spese, nonostante fosse vittorioso sulla domanda di assegno di invalidtà, all’esito dell’atp che aveva accertato soltanto la condizione di portatore di handicap per invalidità del 47%.
Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la mancata chiamata in causa della ASL, competente per l’accertamento sanitario richiesto.
Con ricorso incidentale l’assistito lamenta la compensazione per metà senza motivo delle spese legali. I motivi del ricorso principale sono infondati.
Come dedotto dalla controricorrente, dagli atti risulta che nel giudizio di ATP era richiesto soltanto l’accertamento dell’handicap in relazione al grado di invalidità del 47% (invalidità già riconosciuta nella detta misura prima della successiva riduzione al 40% in sede amministrativa, con il provvedimento impugnato in questa sede), e non anche l’assegno di invalidità, sicché l’INPS era totalmente soccombente. Il secondo motivo è infondato in quanto nel giudizio relativo all’ATP legittimato passivamente è sempre e solo l’INPS, competente in via esclusiva a seguito della riforma del 2009 per tutti i procedimenti in materia di invalidità.
Invero, l’art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 ha trasferito all’INPS sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (come emerge dalla norma che dispone peraltro l’integrazione della composizione delle commissioni mediche con un medico dell’INPS quale componente effettivo), sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (come si desume dal co. 5 della detta norma che ha previsto che, a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità devono essere notificati all’INPS, e che l’INPS è rappresentato e difeso nei relativi giudizi dai suoi dipendenti). In tal senso, con riferimento allo status di portatore di handicap, si è già espressa questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 24953 del 15/09/2021, Rv. 662268 – 01) che ha sottolineato come nel sistema vigente l’INPS viene individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell’invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall’Inps.
Una ulteriore conferma può trarsi dal co. 5 dell’art. 445 bis c.p.c., che prevede che il decreto che definisce il procedimento di ATP sia notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, confermando in tal modo l’estraneità dei detti enti allo speciale procedimento di che trattasi (v. invece, per il procedimento previdenziale ordinario, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23899 del 03/09/2021, Rv. 662121 – 01).
Per tutto quanto detto, la statuizione sulle spese nei confronti dell’INPS -unico soggetto legittimato nelle controversie in questione aventi ad oggetto l’ATP- è corretta.
Il ricorso incidentale va invece accolto, in quanto la parziale compensazione delle spese -operata per una non specificata “novità delle questioni” e per la “parziale soccombenza”- è stata fatta senza motivo legittimo, atteso da un lato che, nella specie, l’assistito è totalmente vittorioso e, dall’altro lato che le ragioni indicate nel provvedimento impugnato non integrano gli estremi delle ragioni cui la norma dell’art. 92 c.p.c. -nel testo vigente ratione temporis, anche all’esito di Corte cost. sentenza n. 77 del 19 aprile 2018- subordina la compensazione delle spese.
In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza va cassata in parte qua e la causa va rinviata a diverso giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame in relazione al regolamento delle spese ed anche per le spese del presente giudizio. In relazione al solo ricorrente principale, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia la causa a diverso giudice del medesimo tribunale per un nuovo esame in relazione al regolamento delle spese del giudizio di merito ed anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento -da parte del solo ricorrente principale- dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.