CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2018, n. 20095 – La sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” – La motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo