CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2020, n. 16354 – L’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta Direttiva, recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 10, n. 27-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972 (cd. decreto IVA), va applicata solo nei confronti di coloro che – non avendo potuto detrarre l’IVA corrisposta al momento dell’acquisto del bene in ragione del regime di esenzione applicabile all’attività dagli stessi svolta – successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene